martedì, 17 giugno 2025 | 16:38

Edilizia Industria e Cooperative: EVR per i lavoratori di Forlì-Cesena e Rimini

Determinato, con accordo del 13 giugno 2025, l’Elemento Variabile della Retribuzione da erogare nell’anno 2025 ai dipendenti delle Aziende Edili del settore Industria e Cooperative delle province di Forlì-Cesena e Rimini

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Edilizia Industria e Cooperative: EVR per i lavoratori di Forlì-Cesena e Rimini

Determinato, con accordo del 13 giugno 2025, l’Elemento Variabile della Retribuzione da erogare nell’anno 2025 ai dipendenti delle Aziende Edili del settore Industria e Cooperative delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Lo scorso 13 giugno, le Parti sociali per l’Edilizia Industria e Cooperative delle province di Forlì-Cesena e Rimini, si sono incontrate per la valutazione dell'EVR di competenza anno 2024 e da erogare nell’anno 2025.

A seguito della verifica effettuata sui parametri territoriali indicati nel CIPL del 22 ottobre 2021, si è confermata la misura dell’EVR pari al 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2014, con la precisazione che ai fini della determinazione concreta degli importi da erogare, ogni azienda dovrà procedere al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- Ore denunciate in Cassa Edile (per imprese con soli impiegati il parametro da utilizzarsi è: Ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro)

- Volume d'affari IVA

L'impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale (2021/2020/2019) con il precedente triennio di riferimento e al termine delle verifiche aziendali si potranno avere diverse possibilità:

a) con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente: l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale = 66% (del 4% dei minimi al 1/7/2014)

b) con due parametri aziendali negativi: l'EVR non sarà erogato

c) on un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo: l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 48%.

Per praticità si riporta lo schema riepilogativo contenente i valori di riferimento e il valore del premio EVR nei due casi di verifica aziendale con uno o due parametri positivi o nulli.

Settore Edilizia Industria

Vedi tabella

Livello

Minimi Industria 1/7/2014

Valore 4%

Valore 66% del 4

Valore 48% del 4

7

1.630,71

65,23

516,61

375,72

6

1.467,63

58,71

464,95

338,14

5

1.223,02

48,92

387,45

281,78

4

1.141,51

45,66

361,63

263,00

3

1.059,96

42,40

335,80

244,21

2

953,97

38,16

302,22

219,79

1

815,36

32,61

258,31

187,86

2 parametri az. positivi

1 parametro az. positivo

Settore Edilizia Cooperative

Vedi tabella

Livello

Minimi Cooperazione 1/7/2014

Valore 4%

Valore 66% del 4

Valore 48% del 4

8

2.082,99

83,32

659,89

479,92

7

1.748,20

69,93

553,83

402,79

6

1.499,74

59,99

475,12

345,54

5

1.274,35

50,97

403,71

293,61

4

1.140,63

45,63

361,35

262,80

3

1.061,02

42,44

336,13

244,46

2

952,69

38,11

301,81

219,50

1

833,21

33,33

263,96

191,97

2 parametri az. positivi

1 parametro az. positivo

Al muratore di prima categoria (art. 7 del Contratto Integrativo Interprovinciale) si applica il premio EVR al pari dell'operaio di secondo livello.

Il premio variabile, qualora scatti, sarà corrisposto a partire dalla busta paga del mese di giugno 2025 a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell'anno di riferimento. Il Premio sarà erogato entro la busta paga del mese di ottobre 2025 in rate di pari importo.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima del mese di ottobre 2025, il premio residuo sarà corrisposto in unica soluzione unitamente alle competenze relative all'ultimo mese di lavoro.

L'EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento (2024) considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell'EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L'EVR sarà, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali peri il personale a part-time.

Le parti riconoscono espressamente che gli importi dell'EVR non determinano alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant'altro ivi compresi i versamenti in cassa edile.

Inoltre, le parti convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale

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