Agrivoltaico e reverse charge: i limiti di applicazione del meccanismo IVA
Sul tema del reverse charge IVA nell’ambito delle energie rinnovabili, forniti chiarimenti sulla realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato su terreno agricolo (AdE - risposta 16 giugno 2025, n. 156)
Agrivoltaico e reverse charge: i limiti di applicazione del meccanismo IVA
Sul tema del reverse charge IVA nell’ambito delle energie rinnovabili, forniti chiarimenti sulla realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato su terreno agricolo (AdE - risposta 16 giugno 2025, n. 156)
Il contribuente istante, titolare di una ditta individuale agricola, ha sottoposto all’Amministrazione il dubbio circa la possibilità di applicare il meccanismo dell’inversione contabile – previsto dall’art. 17, co. 6, lett. a-ter), DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – anche agli interventi di acquisto e installazione di impianti agrivoltaici, in analogia a quanto già previsto per determinati impianti fotovoltaici.
La risposta dell’Agenzia si sviluppa attraverso una ricostruzione normativa e di prassi che ruota attorno a un punto dirimente: il reverse charge di cui alla lettera a-ter) si applica soltanto ai servizi relativi a edifici, tra cui rientrano anche gli impianti fotovoltaici, ma solo se installati su fabbricati (integrati, semi-integrati o in aree pertinenziali) e non in maniera autonoma su terreno.
L’impianto agrivoltaico, così come descritto nell’istanza – ossia collocato su pali alti circa tre metri e posizionato direttamente su terreno agricolo – non risulta funzionalmente collegato ad alcun edificio, né è parte o pertinenza di un fabbricato. Manca dunque quel "nesso funzionale" che rappresenta la condizione imprescindibile per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.
Nel fornire la propria valutazione, l’Agenzia richiama i contenuti delle circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 37/E del 22 dicembre 2015, che chiariscono l’ambito oggettivo dell’art. 17, co. 6, lett. a-ter), limitato – per espressa volontà del legislatore – ai soli servizi connessi ad edifici. Ne restano quindi esclusi gli impianti installati su suolo agricolo, parcheggi, piscine, giardini, salvo che non costituiscano parte integrante dell’edificio stesso (es. pannelli su tetti o su serre strutturalmente edilizie).
Viene altresì ricordato che il reverse charge può applicarsi agli impianti fotovoltaici “a terra” solo se situati in aree di pertinenza di un edificio e non accatastati come unità immobiliari autonome.
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ritiene che gli impianti agrivoltaici installati su terreno agricolo, privi di connessione funzionale con un edificio, non possano fruire del regime di inversione contabile IVA. Il contribuente dovrà dunque applicare il regime ordinario.
Resta, infine, in capo all’interessato la valutazione dell’eventuale correttezza dell’applicazione del reverse charge in situazioni pregresse (come nel caso di impianti su serre già realizzati), sulla base dei principi generali ribaditi nel documento di prassi.
di Anna Russo
Fonte normativa
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