Incentivo al posticipo della pensione: istruzioni operative
L'Istituto fornisce le istruzioni operative di accesso all'incentivo per il posticipo del pensionamento da parte dei lavoratori dipendenti che nel 2025 maturano i requisiti minimi per la pensione anticipata e per la pensione anticipata flessibile (Inps - circolare 16 giugno 2025 n. 102)
Incentivo al posticipo della pensione: istruzioni operative
L'Istituto fornisce le istruzioni operative di accesso all'incentivo per il posticipo del pensionamento da parte dei lavoratori dipendenti che nel 2025 maturano i requisiti minimi per la pensione anticipata e per la pensione anticipata flessibile (Inps - circolare 16 giugno 2025 n. 102)
I lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata (art. 24, co. 10, DL 06 dicembre 2011, n. 201) e di pensione anticipata flessibile (art. 14.1, DL 28 gennaio 2019, n. 4), e scelgono di proseguire l'attività di lavoro dipendente, possono rinunciare all'accredito contributivo della propria quota di contributi IVS relativi all'assicurazione generale obbligatoria dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (art. 1, co. 286, L 29 dicembre 2022, n. 197, modificato dall'art. 1, co. 161, L 30 dicembre 2024, n. 207).
Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata.
Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per le predette forme di pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.
Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.
Efficacia e revoca della rinuncia
La facoltà di rinuncia ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore - sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data.
Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata dall'Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro. In tali casi l'Istituto ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale".
La facoltà di rinuncia è revocabile; considerato che la rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.
Misura e durata dell'incentivo
L'incentivo in oggetto consiste nell'abbattimento totale della quota di contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, compreso l'eventuale contributo aggiuntivo IVS, che viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini contributivi, nè ai fini fiscali.
L'incentivo cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
- esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione;
- al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019.
Effetti sui trattamenti pensionistici
Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce dell'incentivo comportano una riduzione dell'aliquota di finanziamento e di computo di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile.
In particolare, la fruizione del beneficio non modifica la determinazione dell'importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo.
Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l'esonero produce effetti sul montante contributivo individuale che viene determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall'incentivo, l'aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.
Coordinamento con altri incentivi
L'incentivo al posticipo del pensionamento è applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Lo stesso, invece, non è strutturalmente compatibile con eventuali esoneri dal versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto il mancato versamento della quota IVS esclude l'applicabilità delle agevolazioni su tale quota. Ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro, sia già previsto un abbattimento totale o parziale della quota di contribuzione a carico del lavoratore, l'incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.
Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all'INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell'incentivo.
Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell'incentivo al posticipo del pensionamento, l'Istituto verifica il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l'esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale", l'accoglimento della stessa.
Solo all'esito dell'avvenuta comunicazione da parte dell'Istituto al datore di lavoro, lo stesso può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.
I datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens recuperano le somme corrisposte tramite conguaglio nelle denunce contributive.
I datori di lavoro domestici, una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento, possono generare dal "Portale dei pagamenti" gli avvisi di pagamento "PagoPA", con l'importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore. Nel caso in cui la decorrenza dell'esonero cada all'interno di un trimestre solare, il datore di lavoro deve generare due distinti avvisi di pagamento "PagoPA", uno per i mesi precedenti alla decorrenza dell'esonero (con importo comprensivo della quota a carico del lavoratore) e uno per il periodo successivo (senza quota a carico del lavoratore). È necessario generare due distinti avvisi di pagamento "PagoPA" anche in caso di revoca della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore.
di Ciro Banco
Fonte Normativa