lunedì, 16 giugno 2025 | 17:39

Firmato il CIPL Terziario Confcommercio Bolzano: dal 1° giugno entrano in vigore le nuove norme

In data 15 maggio 2025, tra l’Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige e le OO.SS. territoriali, si è sottoscritto il nuovo accordo integrativo del TDS per la provincia di Bolzano con decorrenza dal 1-6-2025 al 31-12-2027

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Firmato il CIPL Terziario Confcommercio Bolzano: dal 1° giugno entrano in vigore le nuove norme

In data 15 maggio 2025, tra l’Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige e le OO.SS. territoriali, si è sottoscritto il nuovo accordo integrativo del TDS per la provincia di Bolzano con decorrenza dal 1-6-2025 al 31-12-2027

Il Contratto integrativo provinciale firmato il 15 maggio 2025, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio provinciale di Bolzano, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto incompatibile con le disposizioni di legge e di contratto, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie specificate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi ed il relativo personale dipendente.

Il nuovo articolato entra in vigore dal 1° giugno 2025 e scadrà il 31 dicembre 2027.

Tra le principali novità, si evidenziano le seguenti

Elemento provinciale

L’elemento provinciale viene aumentato da € 8,00 ad € 75,00. L’aumento avviene in 2 tranche, così suddivise:

- da € 8,00 ad € 45,00 a partire dall’1/6/2025;

- da € 45,00 ad € 75,00 a partire dall’1/11/2026.

L’aumento dell’elemento provinciale è inteso come assorbibile dalle somme riconosciute esplicitamente a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

Trattamento economico di malattia

Relativamente al solo istituto della malattia, l’Accordo provinciale 18 maggio 1979 non è più applicabile e, per tutto quanto qui non regolamentato, dovrà essere applicato il CCNL TDS in vigore, e il relativo articolo sulla malattia, viene interamente recepito nel testo provinciale appena rinnovato.

Trattamento economico di infortunio

Le aziende corrisponderanno al lavoratore/alla lavoratrice assente per infortunio sul lavoro una integrazione fino a raggiungere il 100% del normale trattamento economico complessivo. Detta integrazione compete al lavoratore/alla lavoratrice a partire dal 1° giorno dell’infortunio e fino al 180° giorno.

A tutti/e i lavoratori/le lavoratrici di aziende operanti nella provincia di Bolzano, l'azienda comunica al lavoratore/alla lavoratrice, con almeno 7 giorni di anticipo, la data esatta di scadenza del periodo di comporto di 180 giorni, nonché la possibilità di richiedere, a norma dell'art. 194 del CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 in vigore e successivi rinnovi, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’infortunio, alla condizione che siano esibiti dal lavoratore/dalla lavoratrice regolari certificati medici.

Permessi retribuiti

In riferimento a quanto previsto dall’art. 158 del CCNL TDS Testo Unico del 30 luglio 2019 e successivi rinnovi, ai lavoratori neo assunti verrà riconosciuta, ai fini dei tempi di maturazione dei permessi retribuiti, l’anzianità di servizio maturata presso precedenti datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso CCNL TDS.

Saranno considerati come anzianità di servizio ai fini della maturazione dei permessi, i periodi lavorati nel settore del terziario nei quattro anni precedenti l’assunzione. L’ultimo rapporto comunque non deve essere cessato da oltre 12 mesi.

A tal fine il lavoratore dovrà farne richiesta presentando idonea documentazione al datore di lavoro entro 6 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. In tal caso i permessi maturano dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. Se la richiesta da parte del lavoratore viene fatta dopo 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e comunque entro e non oltre 12 mesi, i permessi maturano a partire dal mese in cui viene formulata la richiesta. Il diritto alla richiesta decade trascorsi 12 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro.

Permessi retribuiti in casi specifici

Su richiesta del lavoratore/della lavoratrice, in caso di malattia certificata dei figli, dovranno essere concessi da parte del datore di lavoro i permessi retribuiti che il lavoratore/la lavoratrice ha eventualmente ancora a disposizione.

Anche in caso di visite mediche, su richiesta da parte del lavoratore/della lavoratrice con preavviso di almeno 15 giorni e dietro presentazione di certificazione medica o attestazione di presenza del medico successiva alla visita, il datore di lavoro dovrà concedere i permessi retribuiti eventualmente ancora disponibili. In caso di mancata consegna di certificazione medica o attestazione di presenza del medico successiva alla visita, l’assenza del lavoratore/della lavoratrice potrà essere considerata come non giustificata.

Diritto allo studio e formazione

Ai lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 2 anni viene riconosciuto il diritto di usufruire di 4 ore di formazione annue retribuite. I corsi di formazione dovranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratore.

Contratti a tempo determinato in località turistiche

In considerazione della particolare vocazione turistica dell’intero territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, le Parti convengono di confermare provvisoriamente la disciplina attualmente in vigore per i contratti a tempo determinato riconducibili a ragioni di stagionalità, così come definita dall’accordo integrativo provinciale del 2016 rinnovato con protocollo aggiuntivo nel 2019 e nel 2020 e attualmente in rinnovo automatico.

Tale disciplina cesserà in modo definitivo e inderogabile alla data del 31 dicembre 2027, anche nell’ipotesi di eventuale proroga tacita o rinnovo automatico dell’accordo integrativo territoriale.

Part time

Per stipulare contratti part-time con ammontare di ore settimanali inferiore a quelle previste dal CCNL TDS, il datore di lavoro dovrà chiedere preventivamente il parere favorevole vincolante all’EBK. In ogni caso l’ammontare minimo di ore giornaliere dovrà essere di 3 ore.

Resta salva la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo parziale giornalieri (di 1 giorno alla settimana) della durata non inferiore alle 7 ore anche in giornate diverse dal sabato ed anche con soggetti diversi da quelli contemplati dall’art. 82 CCNL TSD Testo Unico del 30 luglio 2019 e successivi rinnovi.

Clausole elastiche

La clausola elastica non potrà essere inserita nel corpo del contratto di lavoro, ma dovrà essere firmata come accordo separato. La clausola sarà a tempo determinato e non potrà avere una durata superiore ai 12 mesi dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente se non disdetta per iscritto da una delle parti con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale

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