lunedì, 16 giugno 2025 | 10:55

Trattamento ai fini Iva delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica

Regime Iva ordinario per le prestazioni di chirurgia e medicina estetica senza attestazione medica (AdE – risoluzione 12 giugno 2025 n. 42/E)

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Trattamento ai fini Iva delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica

    Regime Iva ordinario per le prestazioni di chirurgia e medicina estetica senza attestazione medica (AdE – risoluzione 12 giugno 2025 n. 42/E)

    In assenza dello scopo terapeutico, comprovato, in ipotesi di chirurgia estetica, da “apposita attestazione medica” e, in caso di medicina estetica, da idonea documentazione o anche da “apposita attestazione medica” , le relative prestazioni sono assoggettate a regime Iva ordinario.

    Con specifico riferimento alle prestazioni rese da medici anestesisti nell'ambito di interventi di chirurgia estetica, si ritiene in ogni caso applicabile il regime di esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 18), del Decreto Iva, senza necessità dell'attestazione medica o di altra documentazione che ne comprovi la natura terapeutica.

    Trattasi, infatti, di prestazioni comunque caratterizzate da finalità terapeutiche perchè volte a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l'intervento chirurgico, anche quando quest'ultimo avvenga nell'ambito di interventi effettuati dal paziente per motivi diversi da quelli terapeutico-curativi.

    Per quanto attiene, poi, al soggetto deputato al rilascio della “apposita attestazione medica”, considerato che manca un'esplicita limitazione, da parte del legislatore, dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione, si ritiene che non sia possibile escludere a priori che possa essere lo stesso chirurgo (o medico) estetico che esegue l'intervento o trattamento estetico.

    Pertanto, fatte salve diverse valutazioni del Ministero della Salute, competente per materia, la predetta finalità terapeutica può essere attestata da qualunque medico, compreso il medico che effettua la prestazione di medicina o chirurgia estetica, ma resta fermo che:

    a) dall'attestazione deve in ogni caso emergere il collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica (o di medicina estetica), quale rimedio terapeutico e/o diagnostico raccomandato;

    b) la stessa attestazione deve essere antecedente alla data dell'intervento di chirurgia estetica (o di medicina estetica).

    Si evidenzia, infine, che il comma 2 dell'articolo 4-quater è stato modificato dell'articolo 7-sexies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024, il quale ha previsto che:

    «1. All'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: «Resta fermo» fino a: «ai fini dell'IVA» sono sostituite dalle seguenti: «Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si fa luogo a rimborsi d'imposta».

    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

    Al riguardo, esaminati i lavori parlamentari preparatori della norma, si ritiene che la riformulazione del predetto comma 2 dell'articolo 4-quater risponda all'esigenza di superare i dubbi interpretativi a cui aveva dato adito il previgente testo. In particolare, la nuova formulazione del citato comma 2, che fa «salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023», è finalizzata a chiarire che le predette prestazioni, effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, alle quali sia stato applicato il regime di esenzione Iva, restano in regime di esenzione, indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica.

    Qualora, invece, le già menzionate prestazioni abbiano scontato il regime ordinario di imponibilità ai fini Iva, non spetta il rimborso dell'Iva versata, stante l'espressa preclusione contenuta nell'articolo 4-quater, comma 2, in commento.

    Alla luce del rinnovato quadro normativo devono ritenersi non più attuali i chiarimenti forniti con la circolare 4/E del 2005 nella parte in cui, con riferimento alle prestazioni di chirurgia estetica (cfr. par. 8), era stato affermato che «Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone».

    di Daniela Nannola

    Fonte Normativa

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