lunedì, 16 giugno 2025 | 09:56

Diritto del lavoratore alla regolarizzazione della posizione contributiva

Il lavoratore non ha azione diretta nei confronti dell’Istituto previdenziale per la regolarizzazione contributiva che spetta al datore di lavoro (Cassazione - ordinanza 16 maggio 2025 n. 13114, sez. lav.)

Newsletter Inquery

Diritto del lavoratore alla regolarizzazione della posizione contributiva

Il lavoratore non ha azione diretta nei confronti dell’Istituto previdenziale per la regolarizzazione contributiva che spetta al datore di lavoro (Cassazione - ordinanza 16 maggio 2025 n. 13114, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'appello di Lecce, confermando la pronuncia del Tribunale, rigettava il ricorso avanzato da un lavoratore contro l’INPS, al fine di ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva, conseguente al riconoscimento giudiziale della nullità del termine apposto ad una serie di contratti e dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, giudizio in cui il Tribunale aveva condannato gli ex datori di lavoro anche a regolarizzare la posizione contributiva. Il pagamento della contribuzione dovuta non era avvenuto e, pertanto, il lavoratore aveva chiesto l’accertamento del suo diritto ai contributi maturati e la condanna dell’Istituto previdenziale al versamento.
I giudici di secondo grado evidenziavano, in particolare, che il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 cod. civ. opera laddove vi sia domanda di riconoscimento del diritto all'insorgenza di una prestazione previdenziale, o anche per la sua misura, ma non opera in presenza di una domanda, come quella del caso di specie, di regolarizzazione contributiva che spetta al datore di lavoro.
Avverso la sentenza della Corte d’appello il dipendente ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze del lavoratore, ricordando che il nostro ordinamento non prevede alcuna azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato: ciò che residua in tali casi in favore dell'assicurato è unicamente il rimedio risarcitorio nei confronti del datore di lavoro, salva la possibilità del lavoratore di surrogarsi in luogo del datore per la costituzione di una rendita vitalizia.
Il prestatore di lavoro non solo non può ritenersi titolare di alcun diritto sui contributi, ma non può vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti degli enti per l'omesso recupero dei contributi stessi, potendo solo agire in via risarcitoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente qualora dall'omissione contributiva abbia ricavato un danno.
In altre parole, non c'è azione del lavoratore per la regolarizzazione della posizione contributiva, laddove non siano allegate le condizioni per ottenere una prestazione previdenziale e il lavoratore non ha alcun autonomo e diretto interesse al regolare versamento dei contributi assicurativi che non sia quello di non subire, a causa di omissioni contributive cadute in prescrizione, una lesione del suo diritto alle prestazioni; in tale ottica, essendo la tutela di tale interesse affidata all'azione risarcitoria che il lavoratore possiede nei confronti del datore di lavoro, non vi è neppure l'esigenza di riconoscere la sussistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a che gli enti previdenziali provvedano al recupero dei contributi evasi. A riguardo il Collegio ha chiarito che, qualora si configurasse un obbligo dell'istituto assicuratore di provvedere coattivamente al recupero dei contributi sulla base di una semplice denuncia dell'assicurato, si esporrebbero gli enti previdenziali al rischio di dover sopportare le conseguenze dell'esito negativo di controversie giudiziarie basate essenzialmente sull'accertamento di fatti inerenti ad un rapporto (quello di lavoro) a cui essi sono estranei, frustrando ogni pianificazione delle loro funzioni ispettive di carattere pubblicistico e mettendone a repentaglio lo stesso buon andamento.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

;