Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: istruzioni operative
L'Istituto fornisce le istruzioni operative, valide a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità prevista in favore dei lavoratori dello spettacolo (INPS - circolare 13 giugno 2025 n. 101)
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: istruzioni operative
L'Istituto fornisce le istruzioni operative, valide a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità prevista in favore dei lavoratori dello spettacolo (INPS - circolare 13 giugno 2025 n. 101)
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata modificata la disciplina dell'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, cd. IDIS (DLgs 30 novembre 2023 n. 175 modificato dall'art. 1, co. 611, L 30 dicembre 2024 n. 207).
In particolare, sono stati modificati alcuni requisiti di accesso, nonchè le modalità di calcolo della durata della prestazione e il termine ultimo per la presentazione della relativa domanda di accesso alla misura, abrogando inoltre le misure di politica attiva per i percettori dell'indennità.
Possono richiedere l'IDIS i seguenti lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):
a) lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
b) lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
c) lavoratori subordinati a tempo determinato prestano le seguenti attività:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
d) lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente (esclusi i titolare di indennità di disponibilità).
Ai fini dell'accesso all'IDIS i destinatari devono possedere congiuntamente al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell'UE o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno 1 anno;
c) essere in possesso di un reddito IRPEF non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) avere maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS;
e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
L'IDIS è riconosciuta per un numero di giornate pari a 1/3 di quelle accreditate al FPLS nell'anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
Dal 1° gennaio 2025, non devono più essere scomputati, ai fini della durata dell'IDIS, i periodi contributivi, presenti nell'anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione (ad esempio, NASpI, anche erogata in forma anticipata, ALAS).
La misura giornaliera dell'IDIS è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS relative all'anno precedente la presentazione della domanda. Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera si considera la retribuzione imponibile dell'anno di riferimento (anno civile precedente alla presentazione della domanda) e si divide la stessa per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS.
L'IDIS è corrisposta in unica soluzione nella misura del 60 per cento del valore calcolato.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all'IDIS, l'INPS, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande (30 settembre di ogni anno), stabilisce la quota dell'indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale, in base alla dotazione finanziaria e all'ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.
L'importo giornaliero dell'IDIS non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Dal 1° gennaio 2025 la domanda di accesso all'IDIS deve essere presentata all'INPS, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ogni anno.
Laddove il 30 aprile cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, a partire dal mese di gennaio, attraverso i canali messi a disposizione dall'Istituto per i cittadini, utilizzando la propria identità digitale.
Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa, l'IDIS può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
In caso di istruttoria della domanda con esito negativo è possibile presentare istanza di riesame dalla stessa sezione del sito istituzionale dell'Inps in cui è stata presentata la domanda (Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo - anno 2025), utilizzando la funzione "Chiedi riesame" entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento amministrativo di reiezione.
Il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti adottati in materia di IDIS deve essere inoltrato al Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è avuto conoscenza del provvedimento amministrativo:
- online, direttamente dal cittadino, utilizzando la procedura disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Ricorsi amministrativi" e autenticandosi con la propria identità digitale;
- tramite gli Istituti di patronato o gli intermediari autorizzati dall'Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
L'azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione può essere esperita entro un anno dall'esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per il compimento del procedimento.
Pertanto, dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso; dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale, in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo; dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell'INPS o nel caso in cui non venga proposto ricorso amministrativo entro i termini.
In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di prestazione, il quale rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell'anno di decadenza.
Nel caso di prestazione riconosciuta solo in parte, il termine per proporre azione giudiziaria decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte.
Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
Per i periodi di fruizione dell'IDIS è riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa rapportata alla media delle retribuzioni imponibili relative alle giornate contribuite al FPLS nell'anno precedente alla presentazione della domanda di indennità, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte il minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS.
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall'IDIS è computato ai fini dell'anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Sull'IDIS non competono gli assegni per il nucleo familiare.
Abrogazione delle misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento
Dal 1° gennaio 2025 è abrogata la disposizione che prevedeva per i lavoratori percettori dell'IDIS la partecipazione a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro.
Pertanto, la disciplina relativa alle predette misure di politica attiva non è più in vigore per le domande di prestazione presentate a partire dall'anno 2025.
Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L'IDIS non è cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con le indennità NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola, DS INPGI, nonchè con l'indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell'indennità NASpI.
Inoltre, l'IDIS non è cumulabile con i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, e con l'assegno di integrazione salariale.
L'indennità non è cumulabile, altresì, con l'assegno ordinario di invalidità. In sede di presentazione della domanda è possibile optare a favore dell'IDIS in luogo del predetto assegno, ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni; in tal caso, l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.
L'IDIS è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consente l'accesso all'indennità in argomento.
L'IDIS concorre alla formazione del reddito ed assume la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente percepiti per le prestazioni svolte sulla base dei rapporti contrattuali in essere. Pertanto:
- se percepita in sostituzione di un reddito di lavoro dipendente, l'IDIS è assoggettata al regime ordinario della tassazione corrente con la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto;
- se corrisposta in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo, l'IDIS è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto; tale ritenuta non viene effettuata qualora il beneficiario dichiari nella domanda di adottare il regime forfettario.
L'Istituto rilascia apposita certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.
di Ciro Banco
Fonte Normativa