Definito l’EVR per gli Edili Artigiani della Provincia di Rieti
A seguito della verifica dei parametri contrattualmente previsti, in data 28 maggio 2025, le Parti sociali dell’Artigianato Edile di Rieti hanno determinato gli importi da erogare a titolo di EVR nell’anno 2025
Definito l’EVR per gli Edili Artigiani della Provincia di Rieti
A seguito della verifica dei parametri contrattualmente previsti, in data 28 maggio 2025, le Parti sociali dell’Artigianato Edile di Rieti hanno determinato gli importi da erogare a titolo di EVR nell’anno 2025
Lo scorso 28 maggio 2025, le Parti territoriali per l’Edilizia Artigiana di Rieti - Anaepa Confartigianato, Confartigianato Imprese e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil - si sono incontrate per la stipula del CIPL e per la determinazione del valore dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R. )
Le Parti, riscontrando la positività di tutti i parametri indicati nella contrattazione territoriale, hanno definito il valore dell’E.V.R. nelle misure che seguono, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025:
OPERAI - VALORE E.V.R. DAL 1° GENNAIO 2025
Operaio Comune | Operaio qualificato | Operaio specializzato | Operaio IV livello | |
Paga oraria | 5,71 | 6,68 | 7,42 | 7,99 |
E.V.R. | 39,49 | 46,21 | 51,34 | 55,29 |
IMPIEGATI - VALORE E.V.R. DAL 1° GENNAIO 2025
Livello 1° | Livello 2° | Livello 3° | Livello 4° | Livello 5° | Livello 6° | Livello 7° | |
Mensilità | 987,36 | 1.155,21 | 1.283,56 | 1.382,31 | 1.481,02 | 1.777,23 | 1.974,71 |
E.V.R. | 39,49 | 46,21 | 51,34 | 55,29 | 59,24 | 71,09 | 78,99 |
L’E.V.R., quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore nel territorio, si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge, pertanto non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere né sul TFR in ordine al quale si è voluto, in base all’art. 2120 c.c., escluderne espressamente l’imputazione.
L’E.V.R., se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando l’onnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati ed oraria per gli operai.
Pertanto:
- per gli impiegati l’erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi;
- per gli operai l’erogazione avverrà mensilmente e il calcolo verrà effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173;
- si concorda una tantum di € 450,00 da ripartire in tre rate di uguale importo da erogarsi con le mensilità di luglio, ottobre e dicembre 2025;
- Per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, le stesse potranno essere conguagliate con le tre rate previste dal presente accordo, con la dicitura “recupero EVR 2025”.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale