Permessi 104: insussistenza dell’abuso contestato e illegittimità del licenziamento
In ipotesi di assenza ingiustificata l'insussistenza del fatto contestato comprende anche il fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica, e quindi non apprezzabile sotto il profilo disciplinare (Cassazione - ordinanza 04 giugno 2025 n. 15042, sez. lav.)
Permessi 104: insussistenza dell’abuso contestato e illegittimità del licenziamento
In ipotesi di assenza ingiustificata l'insussistenza del fatto contestato comprende anche il fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica, e quindi non apprezzabile sotto il profilo disciplinare (Cassazione - ordinanza 04 giugno 2025 n. 15042, sez. lav.)
La Corte d'appello di Milano dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, al quale la banca datrice di lavoro aveva addebitato l'assenza ingiustificata nelle giornate durante le quali lo stesso - nonostante lo stato di malattia - era stato osservato nell'atto di svolgere prestazioni lavorative presso una struttura ricettiva, nonchè la fruizione abusiva del permesso ex L. 104/1992, in difetto di effettivo intervento assistenziale a favore del padre disabile.
La Corte, in particolare, riteneva che le condotte descritte nella relazione investigativa non fossero idonee ad integrare gli illeciti disciplinari contestati al dipendente. Da un lato la prospettazione dello svolgimento di attività lavorativa, consistita nella gestione di un Bed & Breakfast presso l'indirizzo indicato quale luogo di reperibilità, durante le assenze per malattia, non aveva trovato riscontro nelle risultanze investigative, sotto il duplice aspetto dell'opera svolta dal dipendente e del carattere della struttura, dovendosi escludere sia la natura imprenditoriale dell'attività di B&B sia lo svolgimento di una attività "lavorativa", ricondotta dai giudici a "normale vita domestica" all'interno della abitazione di residenza; dall’altro non risultava provato un "abuso" del permesso ex L n. 104/1992, concesso per l'assistenza al padre.
Avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la Corte avesse errato nel ritenere che gli addebiti mossi, pur sussistenti sotto il profilo della loro verificazione materiale, fossero disciplinarmente irrilevanti, con conseguente insussistenza del fatto materiale e diritto del lavoratore alla tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, co. 4, L. 300/1970.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni della Corte territoriale circa l’ insussistenza del carattere "professionale" dell'attività svolta dal lavoratore nella gestione del B&B e circa l’insussistenza dell'abuso ascritto con riguardo alla fruizione del permesso di cui alla L n. 104/1992, richiesto per l'assistenza del padre.
Con riguardo al secondo addebito, in particolare, il Collegio ha ricordato che la finalità assistenziale in favore del familiare, sottesa ai permessi ex art. 33 I. 104/92, è da intendere in senso ampio, in quanto volta ad una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione degli stessi debba essere necessariamente funzionale alle esigenze di cura.
Nel caso di specie, dunque, non risultava rilevante alcuna indagine sulla natura delle attività svolte dal dipendente durante la giornata in favore del padre, presso la cui abitazione egli si era ripetutamente recato, occupandosi - fra l'altro - dell'animale del genitore e, così, certamente collaborando alle esigenze della sua gestione domestica.
Pertanto, la sentenza impugnata, una volta accertata l'insussistenza di una condotta di abuso del permesso, aveva correttamente ritenuto illegittimo il licenziamento, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, avendo escluso il carattere antigiuridico delle condotte contestate.
Sul punto la Cassazione ha ricordato che l'insussistenza del fatto contestato comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica, e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore. La nozione di insussistenza del fatto contestato comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente.
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, l'addebito, così come contestato al lavoratore, andava ritenuto insussistente, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa