mercoledì, 18 giugno 2025 | 11:11

In Gazzetta il Decreto fiscale

Pubblicato, nella G.U. n. 138/2025, il DL 17 giugno 2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, in vigore dal 18 giugno 2025

In Gazzetta il Decreto fiscale

Pubblicato, nella G.U. n. 138/2025, il DL 17 giugno 2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, in vigore dal 18 giugno 2025

Il testo prevede, tra l’altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. L'obbligo di tracciabilità è previsto per le sole spese di trasferta sostenute nel territorio dello Stato.

Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

- le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;

- gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

- al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;

- alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;

- al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

In ambito IVA, si prevede:

- a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;

- per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporto.

Si prevede anche una proroga e sanatoria delle delibere approvative del prospetto IMU. In particolare, limitatamente all'anno 2025, in deroga all'art. 1, co. 169, L 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'IMU, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del prospetto, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale.

Confermato per il 2025, il differimento dei termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa