Scuole Materne Fism: sottoscritto il nuovo CCNL
Firmato, il 28/5/2025, tra la FISM e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL, il rinnovo del CCNL per il personale delle scuole dell’infanzia non statali aderenti alla FISM
Scuole Materne Fism: sottoscritto il nuovo CCNL
Firmato, il 28/5/2025, tra la FISM e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL, il rinnovo del CCNL per il personale delle scuole dell’infanzia non statali aderenti alla FISM
L’Accordo, che ha decorrenza 2024-2027, prevede retribuzioni minime spettanti per il periodo 2025 secondo quanto riportato dalle seguenti tabelle
Incrementi retributivi mensili
Livelli | Base Dall’1/09/2023 | Dall'1/6/2025 | Dall’/9/2025 | Totale incremento |
1 | 1.381,82 | 26,16 | 39,97 | 66,13 |
2 | 1.435,96 | 27,18 | 41,54 | 68,72 |
3 | 1.438,04 | 27,22 | 41,60 | 68,82 |
4 | 1.484,05 | 28,09 | 42,93 | 71,02 |
5 | 1.564,87 | 29,62 | 45,27 | 74,89 |
6 | 1.584,55 | 30,00 | 45,00 | 75,00 |
7 | 1.740,88 | 32,95 | 50,36 | 83,31 |
8 | 1.780,26 | 33,70 | 51,50 | 85,20 |
Retribuzione tabellare mensile:
Livelli | Base Dall’1/9/2023 | Dall'1/6/2025 | Dall'1/9/2025 |
1 | 1.381,82 | 1.407,98 | 1.447,95 |
2 | 1.435,96 | 1.463,14 | 1.504,68 |
3 | 1.438,04 | 1.465,26 | 1.506,86 |
4 | 1.484,05 | 1.512,14 | 1.555,07 |
5 | 1.564,87 | 1.594,49 | 1.639,76 |
6 | 1.584,55 | 1.614,55 | 1.659,55 |
7 | 1.740,88 | 1.773,83 | 1.824,19 |
8 | 1.780,26 | 1.813,96 | 1.865,46 |
A copertura dei periodo 01/09/2024 al 31/12/2024, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto, viene erogata, a titolo di Una Tantum, l'importo come da tabella sottostante:
PERIODO | 1 2 3 LIVELLO | 4 5 6 LIVELLO | 7 8 LIVELLO |
01/09/2024-31/12/2024 | € 140,00 | € 150,00 | € 170,00 |
01/01/2025- 31/05/2025 | € 140,00 | € 150,00 | € 170,00 |
Tale importo verrà corrisposto per i! 50% con la retribuzione del mese di giugno 2025 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di novembre 2025.
Dal 1° settembre 2025 è corrisposto mensilmente, per tredici mensilità, a titolo di "salario di anzianità", l'importo di cui sotto a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente.
Tale importo si aggiunge a quanto già maturato come salario di anzianità secondo previsione dei rinnovi contrattuali precedenti.
Di seguito si riporta l'importo del salario di anzianità in base al livello di inquadramento alla data del 1° settembre 2025:
- 15,00 € peri livelli I- III-III-IV;
- 20,00 € per i livelli V-VI-VIII-VIII.
Per gli anni 2024 e 2025 i lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del seguente valore:
- 200 € per l'anno 2024;
- 165 € per l'anno 2025 per i lavoratori che percepiscono l'ASI di cui al successivo art.45 bis,
- 200 € per l’anno 2025 per i lavoratori a tempo determinato che non percepiscono l'Asi.,
che saranno erogati entro il periodo natalizio dei due anni e con possibilità di utilizzarli entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Negli anni 2026 e 2027 il valore del welfare scenderà ad € 100 per ogni anno nel caso di decorrenza dell'ASI di cui al successivo art. 45 bis a far data dal 01/01/26.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare "Esperò" o al fondo di assistenza sanitaria integrativa indicata dalle parti, secondo regole e modalità previste dai medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell'Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (in caso di mancata decorrenza dell'ASl se ASI decorrente dall’1/09/2025 importo totale per il 2025 pari a € 165,00) e complessivamente 100 € per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Tale versamento volontario non impegna il datore alla corresponsione di una cifra equivalente.
Assistenza sanitaria integrativa
Le Parti hanno inteso valorizzare la stipula del nuovo C.C.N.L. del personale della scuola paritaria attraverso l'individuazione di un Fondo di Assistenza Sanitaria a partire dall' 1.9.2025.
L'individuazione di un eventuale nuovo fondo di assistenza sanitaria potrà avvenire durante la vigenza del presente contratto e sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2028.
A tutti i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato con contratti di durata iniziale superiore a 3 mesi, è garantito l'istituto dell'Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI), per la cui copertura è dovuto un importo mensile di euro 7 (per 12 mensilità) per ogni lavoratore, a totale carico del datore di lavoro. Tale importo, inclusi i relativi oneri sociali, è parte integrante della retribuzione. Entro 30 giorni dalla stipula dei presente Contratto Collettivo le parti devono aver individuato l'Organismo erogato della sanità integrativa.
Di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
- CCNL 28/5/2025