Cripto-attività: nuove regole dall'UE
Pubblicati tre nuovi regolamenti UE al fine di garantire che i clienti siano tutelati e che i mercati delle cripto-attività operino con trasparenza, equità e integrità, riducendo i rischi legati a conflitti di interesse (UE – Regolamenti 27 febbraio 2025, nn. 2025/1140, 2025/1141, 2025/1142)
Cripto-attività: nuove regole dall'UE
Pubblicati tre nuovi regolamenti UE al fine di garantire che i clienti siano tutelati e che i mercati delle cripto-attività operino con trasparenza, equità e integrità, riducendo i rischi legati a conflitti di interesse (UE – Regolamenti 27 febbraio 2025, nn. 2025/1140, 2025/1141, 2025/1142)
Il Regolamento delegato (UE) 2025/1140 della Commissione, adottato il 27 febbraio 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 10 giugno 2025, integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA – Markets in Crypto-Assets) stabilendo le norme tecniche di regolamentazione relative alla conservazione delle registrazioni da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività.
L'obiettivo è quello di stabilire norme uniformi e dettagliate sulle registrazioni da conservare per tutte le attività, servizi, ordini e operazioni relativi alle cripto-attività, al fine di garantire:
- coerenza nei dati forniti alle autorità competenti;
- efficacia nella vigilanza;
- prevenzione degli abusi di mercato.
Tale regolamento si applica a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASPs) soggetti al Regolamento (UE) 2023/1114.
I CASPs devono conservare registrazioni relative a:
- servizi e attività: includono ordini, operazioni, comunicazioni con i clienti, custodia, consulenza, gestione del portafoglio, trasferimenti, ecc.;
- politiche e procedure aziendali, valutazioni periodiche e correzioni interne;
- ordini e operazioni: con obbligo di tracciabilità completa, comprensiva delle decisioni algoritmiche o umane;
- clienti: identificazione rigorosa sia di persone fisiche (es. concatenazioni standard) sia di persone giuridiche (LEI o identificativi alternativi);
- cripto-attività: identificazione tramite Digital Token Identifier (DTI) o altri codici approvati dall’ESMA.
Le registrazioni devono essere conservate in modo immutabile, accessibile e tracciabile.
I documenti devono essere conservati per almeno 5 anni, prorogabili a 7 su richiesta dell’autorità competente.
E' previsto l'obbligo di includere dati anche quando si utilizzano piattaforme o fornitori extra-UE.
Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2025, ossia il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il Regolamento delegato (UE) 2025/1141 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 giugno 2025, integra il Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, specificando le norme tecniche di regolamentazione sui conflitti di interesse per gli emittenti di token collegati ad attività (“asset-referenced tokens”).
Stabilisce i requisiti minimi che gli emittenti devono rispettare per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse a tutela:
- dell’integrità del mercato,
- della fiducia degli investitori,
- dei possessori e potenziali possessori di token.
Gli obblighi devono essere calibrati in base:
- alle dimensioni dell’emittente,
- al modello organizzativo,
- alla complessità delle attività svolte.
Devono essere valutati conflitti potenziali ed effettivi che possono derivare da:
- interessi economici o personali di amministratori e dipendenti,
- relazioni personali, politiche o professionali,
- incentivi monetari o non monetari,
- operazioni tra soggetti collegati (es. scambi di token con fondi),
- accordi con fornitori terzi o soggetti dello stesso gruppo.
Ai fini delle politiche e procedure obbligatorie, devono:
- essere documentate per iscritto,
- prevedere la formazione del personale,
- identificare responsabilità e misure di controllo,
- garantire un accesso indipendente all’organo di amministrazione,
- prevedere registrazione e conservazione delle operazioni a rischio conflitto per almeno 5 anni.
Le politiche retributive non devono incentivare comportamenti in conflitto con gli interessi degli investitori o danneggiare la gestione prudente dell’emittente.
Gli accordi devono garantire che anche i fornitori agiscano in linea con le politiche sull’indipendenza e i conflitti di interesse.
Circa le comunicazioni, gli emittenti devono:
- aggiornare costantemente le informazioni relative ai conflitti di interesse,
- pubblicarle sul proprio sito web e sulla piattaforma di negoziazione,
- fornirle in lingua ufficiale dello Stato membro d’origine e in lingua finanziaria internazionale (es. inglese).
Il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, quindi dal 30 giugno 2025.
Il Regolamento delegato (UE) 2025/1142 della Commissione, adottato il 27 febbraio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 giugno 2025, integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA – Markets in Crypto-Assets Regulation) e stabilisce norme tecniche di regolamentazione (RTS) sui conflitti di interesse per i prestatori di servizi per le cripto-attività.
Il regolamento definisce:
- politiche e procedure che i prestatori devono adottare per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse;
- i dettagli delle comunicazioni obbligatorie relative ai conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 72 del regolamento (UE) 2023/1114.
Il conflitto può riguardare:
- prestatore di servizi, clienti o soggetti collegati (es. dipendenti, dirigenti, membri dell’organo di amministrazione, ecc.);
- interessi personali, economici, professionali o politici;
- situazioni intra-gruppo e rapporti con entità affiliate.
I prestatori devono:
- adottare strutture trasparenti coerenti con la strategia e il profilo di rischio;
- nominare un responsabile dei conflitti di interesse con autonomia e competenze adeguate;
- garantire la formazione interna e la disponibilità costante delle politiche ai dipendenti.
Le comunicazioni sui conflitti devono:
- essere dettagliate, specifiche e chiare;
- riguardare le attività o situazioni di rischio e le misure adottate per mitigarli;
- essere pubblicate in luoghi accessibili (es. sito web) e in tutte le lingue utilizzate per il marketing o la comunicazione con i clienti.
Le politiche retributive devono:
- evitare che incentivi variabili inducano comportamenti in conflitto con l’interesse del cliente o del prestatore;
- includere tutti i soggetti coinvolti, anche esternalizzati, se influenzano i servizi per le cripto-attività.
Viene previsto il controllo su:
- transazioni in cripto-attività compiute da soggetti collegati, anche indirettamente (es. familiari);
- l’obbligo di notifica e autorizzazione preventiva per determinate operazioni;
- il mantenimento di registri dettagliati.
Specifiche misure devono evitare conflitti quando il prestatore:
- è coinvolto nella determinazione del prezzo dell’offerta;
- colloca cripto-attività proprie o del proprio gruppo;
- esercita diritti di staking senza consenso.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (quindi 30 giugno 2025).
di Anna Russo
Fonte normativa
- UE – Regolamento 27 febbraio 2025, n. 2025/1140
- UE – Regolamento 27 febbraio 2025, n. 2025/1141
- UE – Regolamento 27 febbraio 2025, n. 2025/1142
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