giovedì, 12 giugno 2025 | 10:22

Legittimo il licenziamento comunicato via wathsapp o email

Non ricorre licenziamento orale nel caso in cui il datore di lavoro abbia comunicato per iscritto il recesso mediante documenti informatici, quali messaggi wathsapp e email (Tribunale Catania - sentenza 27 maggio 2025 n. 2261, sez. lav.)

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Legittimo il licenziamento comunicato via wathsapp o email

Non ricorre licenziamento orale nel caso in cui il datore di lavoro abbia comunicato per iscritto il recesso mediante documenti informatici, quali messaggi wathsapp e email (Tribunale Catania - sentenza 27 maggio 2025 n. 2261, sez. lav.)

Un lavoratore, assunto a tempo indeterminato, agiva avverso il licenziamento irrogato dal datore di lavoro, deducendo la mancanza di forma scritta dell'atto di recesso, e dunque la sua nullità.
Dall'istruttoria non emergeva prova del tentativo di consegna della lettera di licenziamento, tuttavia dalla corrispondenza intercorsa tra i responsabili aziendali ed il dipendente si traeva prova che già in data 16 aprile 2024 il lavoratore fosse stato invitato a firmare “il preavviso” mediante messaggio wathsapp proveniente dall'organizzazione aziendale; il lavoratore veniva così notiziato per iscritto, per mezzo di un documento informatico, del recesso.
In secondo luogo, risultava che in data 15 maggio 2024, sempre in seguito ad ulteriori richieste telefoniche, al dipendente veniva comunicato, con una e mail inviata dalla segretaria della ditta, di essere stato licenziato in data 30 aprile 2024; appreso del licenziamento e dovendo avanzare domanda per l'assegno sociale per l'impiego, nella stessa data il lavoratore richiedeva ed otteneva copia del modello UNILAV inviato dal datore di lavoro al Centro per l'impiego e contenente la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, risolto a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Sulla base di quanto emerso in giudizio il Tribunale ha ritenuto che, con le comunicazioni del 16 aprile e (ove non ritenuta sufficiente) del 15 maggio successivo, il datore di lavoro avesse provveduto a comunicare anche per iscritto il licenziamento, con conseguente esclusione della tesi del licenziamento orale puro e semplice, quale quella prospettata in ricorso dal lavoratore e ha, pertanto, negato il diritto alla reintegra nel posto di lavoro, non potendo la fattispecie in esame inquadrarsi nella figura del licenziamento orale, ferma restando l'inefficacia di ogni comunicazione orale di licenziamento - e dunque la persistenza del rapporto - fino alla comunicazione scritta. 

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

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