Rinnovato il CIPL per l'Edilizia Artigiana di Rieti
In data 28 maggio 2025, le Parti sociali per l’Edilizia Artigiana della Provincia di Rieti hanno sottoscritto il nuovo CIPL per i lavoratori del settore con decorrenza dal 1° gennaio 2025
Rinnovato il CIPL per l'Edilizia Artigiana di Rieti
In data 28 maggio 2025, le Parti sociali per l’Edilizia Artigiana della Provincia di Rieti hanno sottoscritto il nuovo CIPL per i lavoratori del settore con decorrenza dal 1° gennaio 2025
Il nuovo CIPL sottoscritto il 28 maggio 2025 dalle Parti dell’Edilizia Artigiana di Rieti, Anaepa Confartigianato Feneal-Uil Filca-Cisl Fillea-Cgil, entra in vigore il 1° gennaio 2025 salvo le diverse decorrenze per alcuni istituti.
Tra le principali novità introdotte, si segnala la rimodulazione/conferma delle seguenti indennità:
Dal 1° aprile 2025 | |
OPERAI (su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria) | € 0,95 |
IMPIEGATI (su base giornaliera) | € 7,65 |
OPERAI CALCESTRUZZO (su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria) | € 1,09 |
IMPIEGATI CALCESTRUZZO (su base giornaliera) | € 8,79 |
È riconosciuta al dipendente, dietro presentazione di adeguata certificazione, una indennità pari al costo degli abbonamenti mensili ai mezzi pubblici urbani ed extraurbani operanti nel tratto che va dal Comune o frazione di residenza a quello di lavoro.
In alternativa, verrà riconosciuta una indennità oraria di trasporto pari ad € 0,36 a decorrere dal 1° aprile 2025 e ad € 0,37 a decorrere dal 1° ottobre 2025.
È riconosciuta una indennità per i lavori in galleria a norma dell’art. 20 del CCNL, pari ad € 0,60 per ogni ora di lavoro prestato.
È riconosciuta per il solo periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’Azienda:
- in giornate non lavorative (sabato, domenica, giorni festivi) verrà riconosciuta un’indennità giornaliera di reperibilità pari a € 40,00;
- in giornate feriali, verrà riconosciuta un’indennità di reperibilità, settimanale pari a € 30,00.
Restano salve le eventuali condizioni di miglior favore già presenti in azienda in virtù di prassi e/o accordi aziendali.
Viene riconosciuto al lavoratore, dal 1° aprile 2016, che opera 2 mt. al di sotto del piano stradale un importo pari a € 0,50 per ogni ora di lavoro prestato per lo svolgimento dello stesso.
Ai lavoratori che prestano la propria opera in zone situate a quote superiori a mt. 1000 s.l.m. l’indennità giornaliera è pari ad € 3,32.
Ai lavoratori che prestano la propria opera in zone situate a quote superiori a mt. 1200 s.l.m. l’indennità giornaliera è pari ad € 3,87.
Ai lavoratori addetti alla guida di automezzi (pulmini, furgoni etc.) adibiti a trasportare dal luogo di raccolta al cantiere e viceversa il personale dell'azienda che lavora in trasferta, è corrisposta una indennità giornaliera pari al 5% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.
Restano salve le eventuali condizioni di miglior favore già presenti in azienda in virtù di prassi e/o accordi aziendali.
Al lavoratore in servizio comandato a prestare la propria opera oltre i limiti del comune nel quale è stato assunto compete una diaria, ex art. 21 del CCNL, così calcolata a seconda della distanza dai confini del comune di assunzione:
- pari al 10% se il luogo di lavoro è situato oltre i 15 km ed entro i 50 km dal luogo di abituale lavoro;
- pari al 15% se il luogo di lavoro è compreso tra i 51 km ed i 100 km dal luogo di abituale lavoro;
- pari al 20% se il luogo di lavoro è situato oltre i 101 km dal luogo di abituale lavoro;
L’incremento in percentuale è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL per ogni ora di effettivo lavoro.
Ai fini della determinazione della fascia chilometrica entro cui ricade il cantiere di destinazione si fa riferimento alle misurazioni tramite applicazione di Google Maps.
L’indennità di stesura del manto bituminoso agli addetti alle relative operazioni, viene portata a € 5,00 su base giornaliera.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale