Fondo bilaterale attività professionali: istruzioni operative
L'Inps fornisce le istruzioni operative in ordine alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali a seguito dell'adeguamento del Fondo stesso alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro disposta con la Legge di Bilancio 2022 (INPS - circolare 10 giugno 2025, n. 99)
Fondo bilaterale attività professionali: istruzioni operative
L'Inps fornisce le istruzioni operative in ordine alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali a seguito dell'adeguamento del Fondo stesso alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro disposta con la Legge di Bilancio 2022 (INPS - circolare 10 giugno 2025, n. 99)
A seguito dell'accordo del 27 dicembre 2022 siglato tra le organizzazioni sindacali istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale per le attività professionali (di seguito, Fondo) è stato emanato il decreto 21 maggio 2024 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha riformato le regole di funzionamento del Fondo, adeguandole al riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotto dalla L 30 dicembre 2021 n. 234.
Rispetto alla previgente disciplina, le novità più rilevanti riguardano l'ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, la durata e la misura dell'assegno di integrazione salariale, l'applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, la misura della contribuzione ordinaria.
Per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024, il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei dipendenti di datori di lavoro del settore delle attività professionali con media occupazionale di almeno 1 dipendente, interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie.
La soglia dimensionale, ai fini della durata della prestazione dell'AIS, va verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda.
Con riferimento alle istanze relative a causali ordinarie per eventi oggettivamente non evitabili, c.d. EONE, il Fondo garantisce l'erogazione dell'AIS per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° giugno 2024.
Possono beneficiare della prestazione tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, a condizione che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo, presso l'unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Le domande di accesso alle prestazioni di AIS devono essere presentate non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Per quanto concerne la misura dell'AIS, è pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, nel rispetto dei massimali previsti per i trattamenti di integrazione salariale che per l'anno 2024 è pari a 1.392,89 euro e per l'anno 2025 è pari a 1.404,03 euro.
Non è applicata la trattenuta del 5,84 per cento prevista dall'articolo 26 della L 28 febbraio 1986 n. 41.
Viene riconosciuto l'ANF a carico della gestione del Fondo ai nuclei familiari senza figli a carico. Inoltre, per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale è versata, a carico del Fondo, alla gestione previdenziale di iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa quella anticipata.
Per le istanze relative alle causali straordinarie devono essere rispettati i criteri previsti dal decreto ministeriale n. 94033/2016, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda (fino a 15 dipendenti ovvero oltre 15 dipendenti).
Per le istanze relative alle causali ordinarie devono essere rispettati i criteri previsti dal decreto ministeriale n. 95442/2016.
In ordine alla durata della prestazione di AIS garantita dal Fondo si applicano le indicazioni previste dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 che prevede i seguenti limiti di durata:
a) ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali sia ordinarie che straordinarie;
b) ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti:
- una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, per le causali ordinarie;
- una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
- una durata massima di 12 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di crisi aziendale;
- una durata massima di 36 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di contratto di solidarietà.
Il pagamento dell'AIS è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga unitamente all'assegno per il nucleo familiare (ove spettante), e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
A tale ultimo fine, le operazioni di conguaglio e le richieste di rimborso devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro 6 mesi:
a) dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
b) dalla data di notifica dell'autorizzazione rilasciata dall'INPS, se successiva.
Oltre detti termini la richiesta di rimborso/conguaglio non è più operabile, né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.
Il Comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell'azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie.
Il contributo ordinario di finanziamento al Fondo è calcolato applicando le seguenti aliquote:
a) 0,50%, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
b) 0,80%, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
c) 1%, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
E' dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.
Dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta la riduzione del contributo ordinario nella misura del 40 per cento ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
di Ciro Banco
Fonte Normativa