Mansioni da svolgere durante il patto di prova: basta il richiamo al CCNL
La specifica indicazione delle mansioni oggetto del patto di prova può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo (Cassazione - ordinanza 9 giugno 2025 n. 15326, sez. lav.)
Mansioni da svolgere durante il patto di prova: basta il richiamo al CCNL
La specifica indicazione delle mansioni oggetto del patto di prova può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo (Cassazione - ordinanza 9 giugno 2025 n. 15326, sez. lav.)
La Corte di Appello di Roma respingeva il ricorso di una lavoratrice, diretto ad accertare l'illegittimità del licenziamento intimatole dalla cooperativa datrice di lavoro per mancato superamento del periodo di prova.
Ad avviso della Corte il patto di prova contenuto nel contratto di lavoro indicava specificamente le mansioni della dipendente mediante il richiamo della contrattazione collettiva applicabile e della categoria di appartenenza.
Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso, lamentando la non corrispondenza delle mansioni indicate nel contratto di assunzione a tempo indeterminato (operatrice di contact center e di back office) ai profili professionali richiamati nel CCNL, siccome tutti riguardanti mansioni proprie della cooperativa sociale datrice, ma estranee a quelle effettivamente svolte dalla dipendente, con il conseguente difetto di indicazione, anche per relationem, delle mansioni svolte nel patto di prova, pertanto nullo.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando preliminarmente che la causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l'illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate.
Tanto premesso, il Collegio ha ricordato che la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, e che il patto di prova deve contenere, può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, pertanto, se la categoria di un determinato livello accorpa un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria.
Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente condiviso col Tribunale l'accertamento circa la specificità dell'indicazione, nel contratto di assunzione della lavoratrice, delle mansioni di operatrice di contact center e di back office con chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile (CCNL Cooperative sociali) e della categoria di appartenenza (profilo professionale C1), con particolare riferimento a quello di "operatore tecnico dell'assistenza".
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa