mercoledì, 11 giugno 2025 | 12:14

Il trattamento IVA delle prestazioni nell’ambito del Buy Now Pay Later (BNPL)

Forniti chiarimenti in materia di trattamento IVA applicabile alle prestazioni complesse rese da un Istituto di Pagamento (IP) nell’ambito dei servizi “Buy Now Pay Later” (BNPL), sempre più diffusi nel commercio elettronico e in-store (AdE - risposta 10 giugno 2025, n. 152)

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Il trattamento IVA delle prestazioni nell’ambito del Buy Now Pay Later (BNPL)

Forniti chiarimenti in materia di trattamento IVA applicabile alle prestazioni complesse rese da un Istituto di Pagamento (IP) nell’ambito dei servizi “Buy Now Pay Later” (BNPL), sempre più diffusi nel commercio elettronico e in-store (AdE - risposta 10 giugno 2025, n. 152)

Il caso

Il contribuente, indicato come “ALFA”, è un Istituto di Pagamento iscritto all’albo ex art. 114-septies, DLgs 01 settembre 1993, n. 385 (TUB) e opera nel settore BNPL, offrendo a consumatori finali la possibilità di acquistare beni e servizi dilazionando il pagamento, senza interessi.

I Merchant (commercianti) aderiscono al servizio tramite un “Contratto di Attivazione” che prevede un corrispettivo unico per una serie articolata di servizi, tra cui:

- Piattaforma tecnologica e POS virtuale

- Integrazione (via API o plug-in)

- Servizio di acquiring

- Attività di marketing e supporto tecnico

L’acquirente (Customer) effettua il pagamento tramite lo “Strumento di Pagamento ALFA” e il Merchant riceve l’intero importo della vendita immediatamente, mentre ALFA si assume il rischio d’insolvenza. Il compenso dell’IP è parametrato agli importi delle vendite intermediate e, in assenza di transazioni, il Merchant non versa alcunché.

Il quesito centrale riguarda la qualificazione della prestazione ai fini IVA: trattandosi di una prestazione unica, il contribuente ritiene che il corrispettivo debba essere soggetto a IVA ordinaria (22%), nonostante uno dei servizi (l’acquiring) rientri tra le operazioni esenti ex art. 10, co. 1, n. 1), del Decreto IVA. In alternativa, si propone che l'acquiring sia prestazione accessoria, e quindi assorbita.


La risposta dell’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce dettagliatamente il modello operativo adottato da ALFA, distinguendo due fasi:

- fino al 2024, l'attività principale era l'acquiring (in esenzione IVA);

- dal 2025, ALFA ha integrato altri servizi (tecnologici, marketing, supporto), affermando che questi siano ora preponderanti rispetto all'acquiring.

Tuttavia, l’Agenzia non condivide questa valutazione. In particolare, osserva che:

- il corrispettivo resta determinato solo in presenza di transazioni, e quindi dipende dall’utilizzo del servizio di pagamento (acquiring);

- il Merchant riceve il pagamento immediato al netto della commissione, senza sopportare il rischio d’insolvenza;

- la piattaforma tecnologica è funzionale e strumentale alla gestione del sistema di pagamento, qualificato come “accessorio” dall’114-octies, DLgs 01 settembre 1993, n. 385 (TUB);

- l’acquiring costituisce attività caratteristica e qualificante di un Istituto di Pagamento, mentre le attività tecnologiche e di marketing sono strumentali e accessorie a tale funzione.


Alla luce di questa analisi, l’Agenzia conclude che l’intera prestazione deve essere considerata unitaria e riconducibile all’ambito dei servizi finanziari esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 1), DPR n. 633/1972. In particolare:

Il corrispettivo unico percepito da ALFA deve essere fatturato in esenzione IVA, trattandosi di una prestazione complessa a prevalente contenuto finanziario (acquiring).

Gli altri servizi (piattaforma, marketing, assistenza) sono funzionali all’erogazione del servizio di pagamento e quindi accessori, anche se distintamente descritti.

di Anna Russo

Fonte normativa

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