Catasto Terreni: frazionamento catastale dei terreni
Forniti chiarimenti sull'aggiornamento della cartografia catastale e dell'archivio censuario del Catasto Terreni con deposito telematico degli atti recanti frazionamento dei terreni presso i Comuni (AdE - risoluzione 09 giugno 2025 n. 40/E)
Catasto Terreni: frazionamento catastale dei terreni
Forniti chiarimenti sull'aggiornamento della cartografia catastale e dell'archivio censuario del Catasto Terreni con deposito telematico degli atti recanti frazionamento dei terreni presso i Comuni (AdE - risoluzione 09 giugno 2025 n. 40/E)
Ai fini della corretta redazione dei Tipi di frazionamento da parte dei professionisti incaricati e per il corretto adempimento dell'obbligo di deposito presso il Comune a decorrere dal 1° luglio 2025, vengono richiesti chiarimenti relativi all'effettivo ambito di applicazione della disciplina normativa in oggetto (tipologie di atti Pregeo interessate), nonchè alle modalità operative con cui i professionisti potranno rendere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al suddetto deposito, conformemente alle mutate disposizioni normative sul tema.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione in oggetto, chiarisce che il comma 5-bis dell'articolo 30 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (introdotto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024) ha previsto che a decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Il termine di decorrenza per effettuare il deposito, con modalità telematica, presso il Comune dei tipi di frazionamento, di cui al richiamato comma 5-bis è il 1° luglio 2025 (AdE - provvedimento 30 dicembre 2024 n. 460141).
Dalla suddetta data, quindi, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all'Agenzia delle entrate dai professionisti incaricati è effettuato, con le modalità previste dal comma 5-bis, direttamente dall'Agenzia, preliminarmente alla loro approvazione, risultando così superata l'attuale modalità di deposito presso i Comuni, effettuata a cura dei professionisti incaricati.
La nuova disciplina introduce un cambio di prospettiva rispetto alla disciplina previgente, comportando un evidente impulso alla telematizzazione delle procedure, oltre che una semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino/professionista.
Ciò posto si rappresenta che l'Agenzia, attesa la citata spinta verso la telematizzazione e per dare piena attuazione alla novità in parola, ha sviluppato, di concerto con il partner tecnologico, la nuova versione “10.6.5 - APAG 2.15” della procedura Pregeo 10 - obbligatoria dal 1° luglio 2025, data di decorrenza delle nuove modalità di deposito telematico dei frazionamenti - ed ha implementato specifiche funzionalità relative al Portale per i Comuni, che si rilasciano dalla data di emanazione della presente risoluzione al fine di consentirne una anticipata disponibilità da parte degli stakeholder, in un'ottica di preliminare diretta conoscibilità delle innovazioni introdotte.
Infatti, attese le previsioni di deposito telematico presso i Comuni da parte dell'Agenzia delle entrate dei frazionamenti dei terreni trasmessi alla stessa in via telematica, si rende necessario modificare il contenuto delle attuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) rese dal professionista incaricato nel modello unico informatico catastale. In particolare, nella predisposizione dell'atto da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2025, il tecnico redattore, con la nuova versione “10.6.5 - APAG 2.15” della procedura Pregeo 10, attesta che, in coerenza con quanto dallo stesso indicato relativamente alla tipologia di atto di aggiornamento redatto, lo stesso è oggetto di deposito presso il Comune competente ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, ovvero che ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo di deposito.
In sostanza, nel nuovo contesto delineato dal legislatore ed attuato dall'Agenzia, sulla base della dichiarazione resa dal professionista redattore dell'atto di aggiornamento, quando ne ricorrono le condizioni, è la medesima Agenzia delle entrate che provvede, preliminarmente alla sua approvazione, al deposito dell'atto sull'area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione dell'avvenuto deposito al Comune competente mediante posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di cui al comma 5 dell'articolo 30 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Con l'approvazione dell'atto di aggiornamento ed il conseguente aggiornamento degli archivi, al professionista incaricato è resa disponibile, unitamente agli attestati di approvazione censuaria e cartografica, anche copia della menzionata comunicazione di avvenuto deposito, inviata dall'Agenzia delle entrate via PEC al Comune competente, e della relativa ricevuta di avvenuta consegna.
Detta comunicazione, con la relativa ricevuta di avvenuta consegna, è altresì unita alla copia dell'atto di aggiornamento geometrico, sottoscritta con firma digitale dal direttore dell'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate o suo delegato e restituita per via telematica, che tiene luogo del secondo originale (art. 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 650).
Con riferimento, infine, all'ulteriore quesito relativo all'ambito di applicazione della disciplina in argomento, si può affermare che dal quadro complessivo sopra delineato emerge con evidenza che il complesso impianto posto in essere denota un'attenzione particolare del legislatore all'incentivazione dei modelli e delle procedure telematiche che possono sostituire le più defatiganti procedure non informatizzate, adducendo un fattivo contributo alla ratio di semplificazione perseguita dal legislatore.
Peraltro, già nel dettato normativo in esame si individuano elementi testuali in favore della soluzione qui di seguito prospettata.
Infatti, per espressa previsione di legge, le novità introdotte dal comma 5-bis dell'articolo 30 del D.P.R. n. 380 del 2001 riguardano gli atti di aggiornamento recanti frazionamenti catastali dei terreni, presentati per via telematica dai professionisti incaricati all'Agenzia delle entrate.
Tutto ciò depone per una individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina limitato ai soli atti di aggiornamento presentati telematicamente.
Nello specifico, con riferimento alla classificazione degli atti, operata nell'ambito della procedura Pregeo sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti, le tipologie di atti di aggiornamento che - a decorrere dal 1° luglio 2025 - saranno oggetto di deposito telematico da parte dell'Agenzia delle entrate, sull'area dedicata del Portale per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i “ Tipi di frazionamento ” (FR), gli “Atti di aggiornamento misti” (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali - FM) e i “TipiMappali con stralcio di corte” (SC), presentati per via telematica.
Ne consegue che per le altre tipologie di atti di aggiornamento permangono le correnti modalità di redazione, trasmissione e trattazione, non essendo interessati dalle previsioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 30 del D.P.R. 380 del 2001.
Atteso, infine, che la nuova disciplina riguarda i soli atti di aggiornamento presentati telematicamente, nei casi residuali, in cui l'atto di aggiornamento recante frazionamento dei terreni è predisposto per la presentazione presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle entrate su supporto informatico (ad esempio, per irregolare funzionamento del servizio telematico), il relativo deposito presso i Comuni, previsto dal comma 5 dell'articolo 30 del D.P.R. n. 380 del 2001, obbligatorio ai fini dell'approvazione dell'atto da parte dell'Agenzia delle entrate, continua a dover essere effettuato dal tecnico redattore incaricato.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa