IMU 2025: conto alla rovescia per il versamento della prima o unica rata
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso, ed è versata in due rate o in un’unica soluzione annuale (art. 1, co. 761 a 768, L 27 dicembre 2019 n. 160)
IMU 2025: conto alla rovescia per il versamento della prima o unica rata
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso, ed è versata in due rate o in un’unica soluzione annuale (art. 1, co. 761 a 768, L 27 dicembre 2019 n. 160)
L'art. 1, co. 761 a 768, L 27 dicembre 2019 n. 160, dispone che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
Tuttavia, anche il versamento dell’imposta dovuta da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, è effettuato in tre rate di cui le prime due devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
- piattaforma pagoPA.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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