La sentenza sulle differenze retributive non interrompe la prescrizione dei contributi
L’accertamento giudiziale dell’inadempimento retributivo, intervenuto esclusivamente tra il datore di lavoro e il lavoratore, non ha alcuna incidenza sul decorso della prescrizione dei contributi e dei relativi accessori (Cassazione - ordinanza 30 maggio 2025 n. 14548, sez. lav.)
La sentenza sulle differenze retributive non interrompe la prescrizione dei contributi
L’accertamento giudiziale dell’inadempimento retributivo, intervenuto esclusivamente tra il datore di lavoro e il lavoratore, non ha alcuna incidenza sul decorso della prescrizione dei contributi e dei relativi accessori (Cassazione - ordinanza 30 maggio 2025 n. 14548, sez. lav.)
La Corte di appello di Palermo respingeva l'opposizione di un datore di lavoro avverso l'avviso di addebito, avente ad oggetto sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora su contributi dovuti per differenze di retribuzione, riconosciute in favore di alcuni lavoratori, con sentenza dichiarativa del diritto ad un superiore inquadramento.
I giudici di appello rilevavano, in particolare, che i crediti oggetto dell'avviso partecipavano del medesimo regime prescrizionale del credito (contributi) cui accedevano e che, quindi, ad essi andava applicata la prescrizione quinquennale; nel caso di specie, secondo la Corte, la prescrizione non era maturata poiché il diritto dell'INPS al versamento della maggiorazione contributiva e delle conseguenti sanzioni poteva essere esercitato solo dalla data di pubblicazione delle sentenze che, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni lavoratori, avevano condannato il datore di lavoro al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e TFR.
Avverso tale decisione il datore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la sentenza impugnata avesse erroneamente attribuito rilievo, ai fini del decorso della prescrizione dell'obbligazione contributiva, alle sentenze che avevano accertato il diritto dei lavoratori alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando preliminarmente che l'obbligo retributivo e quello contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma restano del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti. I contributi sono, infatti, parametrati alla retribuzione spettante e non a quella che, in concreto, il datore di lavoro abbia riconosciuto.
Da ciò deriva che il termine di prescrizione del diritto di credito ai contributi - ed altresì del diritto alle somme accessorie, funzionalmente connesse al ritardato pagamento dei primi - decorre dallo stesso momento in cui è dovuta la prestazione retributiva nella sua interezza, anche se di fatto non corrisposta.
Pertanto l'accertamento giudiziale dell'inadempimento retributivo, intervenuto esclusivamente tra il datore di lavoro e il lavoratore, non ha alcuna incidenza sul decorso della prescrizione dei contributi e dei relativi accessori.
Di contro nel caso in esame la Corte territoriale aveva preso in considerazione, quali fatti interruttivi della prescrizione dei contributi, le pronunce rese nei giudizi promossi dai lavoratori, nei confronti del solo datore di lavoro, per l'accertamento del diritto al maggior credito retributivo.
Sul punto il Collegio ha ribadito che gli atti interruttivi della prescrizione devono provenire dal creditore o, al più, dal debitore. Il lavoratore non è né creditore, in senso stretto, dei contributi, né debitore degli stessi. Pertanto l'azione giudiziaria intrapresa dal lavoratore per l'accertamento del diritto a differenze retributive e la pronuncia che accerta il diritto alle stesse non hanno alcuna efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo e dei suoi accessori.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa