venerdì, 06 giugno 2025 | 19:13

AUU figli a carico: subentro del genitore superstite

L'istituto ha attivato il servizio online per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico decaduta a seguito del decesso del genitore richiedente (Inps - Messaggio 06 giugno 2025 n. 1796)

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AUU figli a carico: subentro del genitore superstite

L'istituto ha attivato il servizio online per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico decaduta a seguito del decesso del genitore richiedente (Inps - Messaggio 06 giugno 2025 n. 1796)

In caso di decesso di uno dei genitori e, nel caso più grave, di decesso di entrambi i genitori o dell'unico genitore per i nuclei monogenitoriali la domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico decade per decesso del genitore richiedente.

In tal caso il genitore superstite, dichiarato in domanda come "Altro genitore", subentra nella domanda originaria (Inps - Circolare 10 agosto 2023 n. 76).

A decorrere dal 6 giugno 2025, il servizio online di Assegno Unico e Universale per i figli a carico è implementato per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta.

Nella fase di presentazione della domanda dell'AUU da parte del genitore superstite, il servizio rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell'unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l'opzione per il subentro nella domanda originaria.

In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come "genitore unico" con motivazione "Altro genitore deceduto/a" ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell'erogazione delle mensilità dell'AUU con l'accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria.

Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro, per un periodo massimo di 5 anni dalla data del decesso dell'altro genitore, prevista dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Inps - Messaggio 06 giugno 2025 n. 1796

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