Violento col collega in trasferta: sospeso per 10 giorni il lavoratore
Legittima la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione irrogata al dipendente di banca che abbia tenuto nei confronti di un collega una condotta consistente in violenze psicologiche e fisiche in suo danno, durante la permanenza nel luogo in cui erano in trasferta (Cassazione - ordinanza 04 giugno 2025 n. 15027, sez. lav.)
Violento col collega in trasferta: sospeso per 10 giorni il lavoratore
Legittima la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione irrogata al dipendente di banca che abbia tenuto nei confronti di un collega una condotta consistente in violenze psicologiche e fisiche in suo danno, durante la permanenza nel luogo in cui erano in trasferta (Cassazione - ordinanza 04 giugno 2025 n. 15027, sez. lav.)
La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittima la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione irrogata dalla banca datrice di lavoro ad un proprio dipendente per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di altro dipendente, consistente in violenze psicologiche e fisiche in suo danno. I fatti contestati, in particolare il litigio fisico intervenuto tra i due dipendenti-colleghi per ragioni private, si erano verificati nel periodo in cui gli stessi si trovavano all'estero per partecipare, per conto del datore di lavoro, ad un Talent program, ed erano, per tale motivo, alloggiati nel medesimo residence che fungeva anche da luogo di lavoro, trattandosi del periodo di lockdown causato della pandemia.
La Corte, in particolare, riteneva violati, nel caso in esame, i valori di correttezza ed integrità cui si ispirava la banca nonché l'obbligo di astenersi da comportamenti incompatibili con detti valori e tali da poter compromettere la reputazione e l'immagine della società, sia con riferimento a situazioni all'interno che fuori dal luogo di lavoro.
Avverso la decisione della Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la Corte avesse errato nel ritenere disciplinarmente rilevante una condotta extra lavorativa, priva di attinenza con la posizione professionale del lavoratore e come tale insuscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. Il dipendente ha, inoltre, censurato la decisione della Corte di ritenere ammissibile l'effettuazione, prima dell'avvio del procedimento disciplinare, di un interrogatorio preventivo, inerente a vicende personali aventi ad oggetto i fatti successivamente contestati, e di ritenere utilizzabili a fini disciplinari le relative risultanze formate dalla Banca e contestate dal lavoratore.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando in primo luogo che le condotte contestate al lavoratore risultavano violative non soltanto del vivere civile, ma anche dei principi stabiliti dal Codice etico e dal codice del comportamento della società, che vietavano comportamenti che si configurassero come forme di offesa, di diffamazione, di molestia, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, in grado di ledere la dignità della persona o creare un clima intimidatorio, ostile, umiliante, offensivo. Ad avviso del Collegio la valutazione di merito, esclusivamente rimessa alla corte territoriale, risultava espressa in coerenza con le regole interne al l'organizzazione datoriale.
Con riguardo all’ulteriore doglianza del lavoratore, i giudici di legittimità hanno precisato che, qualora, in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si verifica alcuna violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in ordine alla preventiva contestazione dell'addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l'individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari. Pertanto deve escludersi che l'avvio delle indagini preliminari, nel corso delle quali venga convocato il lavoratore, valga ad integrare anche l'inizio del procedimento disciplinare a carico dello stesso; inoltre, In tema di sanzioni disciplinari al lavoratore, deve ritenersi consentito al datore di lavoro, al fine di acquisire elementi di giudizio circa l'effettiva necessità di incolpare il prestatore, svolgere indagini, anche riservatamente, se le esigenze di accertamento della verità lo richiedano, purché ad esito di esse il datore proceda alla rituale contestazione dell'addebito e il prestatore abbia modo di difendersi, come avvenuto nel caso in esame.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa