Nel Decreto correttivo fiscale, concordato preventivo biennale solo per i soggetti ISA, restano fuori i forfetari
Approvato dal Governo in esame definitivo il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (PCM - comunicato stampa 04 giugno 2025 n. 130, A.G. 262)
Nel Decreto correttivo fiscale, concordato preventivo biennale solo per i soggetti ISA, restano fuori i forfetari
Approvato dal Governo in esame definitivo il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (PCM - comunicato stampa 04 giugno 2025 n. 130, A.G. 262)
Il decreto legislativo in esame è composto di 16 articoli.
Le disposizioni contengono norme in materia di concordato preventivo biennale, tra le quali si segnala, all’articolo 6, l’abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo 13 del 2024 che consentivano ai contribuenti soggetti al regime forfetario di aderire al concordato preventivo biennale - che quindi resta riservato ai contribuenti sottoposti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Per tali ultimi contribuenti viene precisato che fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, continuerà ad applicarsi il coefficiente di redditività previsto nell’allegato n. 2 alla legge 30 dicembre 2018, n. 145,
individuato sulla base del codice corrispondente all’attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007 (articolo 1).
Ulteriori modifiche attengono:
- al regime del concordato preventivo biennale con riferimento alle cause di esclusione e decadenza dal medesimo e l’applicazione di un’aliquota maggiorata nel caso di differenze molto significative tra reddito concordato e reddito realmente percepito (articoli 7-9) oltre alla proroga -a regime- del termine di adesione al concordato che viene spostata dal 31 luglio al 30 settembre (articolo 10);
- all’abrogazione dell’obbligo – mai entrato in vigore –di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali con riferimento agli operatori obbligati a trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria e previsione, per questi ultimi, di un termine annuale e non più semestrale per la trasmissione dei suddetti dati (articoli 2 e 5);
- all’attribuzione al direttore dell’Agenzia delle entrate del compito di emanare la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche dei veicoli elettrici, escludendo qualsiasi informazione sui clienti (articolo 3).
- alla modifica dei termini per la trasmissione delle certificazioni uniche (CU) per i redditi lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA (articolo 4);
- a modifiche alla disciplina del contenzioso tributario (articolo 11) e al regime sanzionatorio concernente dogane e accise (articolo 12), IVA (articolo 14, comma 2, lettere c) e d)) e imposte di registro (articolo 15) nonché in materia di assegnazione dei beni confiscati definitivamente a seguito di commissione di un reato tributario (articolo 14, comma 2, lettera e));
- a modifiche dirette ad estendere le ipotesi di accesso al ravvedimento operoso e al regime della definizione agevolata delle sanzioni tributarie (con
le relative norme di coordinamento), nonché modifiche al regime transitorio applicabile (articoli 13 e 14 comma 1 e comma 2, lettere a) e b)).
di Daniela Nannola
Fonte Normativa