In G.U. il Decreto correttivo fiscale
Il decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 81, avente ad oggetto disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie, entra in vigore il 13 giugno 2025
In G.U. il Decreto correttivo fiscale
Il decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 81, avente ad oggetto disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie, entra in vigore il 13 giugno 2025
Nel Decreto sono contenute norme in materia di concordato preventivo biennale, tra le quali si segnala, all’articolo 7, l’abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo 13 del 2024 che consentivano ai contribuenti soggetti al regime forfetario di aderire al concordato preventivo biennale - che quindi resta riservato ai contribuenti sottoposti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
In materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari, viene precisato che fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, continuerà ad applicarsi il coefficiente di redditività previsto nell’allegato 4 della legge n. 190 del 2014, individuato sulla base del codice corrispondente all’attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007 (articolo 1).
Ulteriori modifiche attengono:
- all’abrogazione dell’obbligo – mai entrato in vigore –di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali con riferimento agli operatori obbligati a trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria e previsione, per questi ultimi, di un termine annuale e non più semestrale per la trasmissione dei suddetti dati (articoli 2 e 5);
- all’attribuzione al direttore dell’Agenzia delle entrate del compito di emanare la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche dei veicoli elettrici, escludendo qualsiasi informazione sui clienti (articolo 3).
- alla modifica dei termini per la trasmissione delle certificazioni uniche (CU) per i redditi lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA (articolo 4);
- alla semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari (articolo 6);
- al regime del concordato preventivo biennale con riferimento alle cause di esclusione e decadenza dal medesimo. Viene tra l'altro precisato che, ai fini dell’applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda. Nuove disposizioni sono state introdotte in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato in caso di eccedenza non superiore a 85.000 euro e superiore a 85.000 euro. Modificato anche il termine di adesione al concordato che viene spostato dal 31 luglio al 30 settembre. Semplificata la procedura di approvazione della metodologia per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, modifiche alla deduzione del costo del lavoro incrementale e Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale (CAPO II);
- a modifiche alla disciplina del contenzioso tributario (CAPO III) al sistema sanzionatorio tributario (CAPO IV) e in materia di accertamento (CAPO V).
di Daniela Nannola
Fonte Normativa