giovedì, 05 giugno 2025 | 17:50

Dimissioni: requisito contributivo per la NASpI

L'Istituto fornisce le istruzioni sul riconoscimento della Naspi in favore dei lavoratori che nei 12 mesi precedenti la perdita del lavoro hanno volontariamente interrotto il precedente lavoro (INPS – Circolare 05 giugno 2025, n. 98)

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Dimissioni e NASpI: nuovo requisito contributivo

L'Istituto fornisce le istruzioni sul riconoscimento della Naspi in favore dei lavoratori che nei 12 mesi precedenti la perdita del lavoro hanno volontariamente interrotto il precedente lavoro (INPS – Circolare 05 giugno 2025, n. 98)

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti (art. 3, DLgs 04 marzo 2015, n. 22):

a) siano in stato di disoccupazione;

b) possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;

c) possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI.

Il requisito suindicato alla lettera c) è stato inserito dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 171, L 30 dicembre 2024, n. 207) e si applica alle sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a fare data dal 1° gennaio 2025, qualora l'interruzione del rapporto di lavoro sia seguita a breve tempo dall'interruzione volontaria di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il rispetto di detto requisito non è richiesto nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa, di dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità, di risoluzione consensuale in sede conciliativa; in tali ipotesi, l'accesso alla NASpI è consentito a prescindere dal requisito.

Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Tra le fattispecie di risoluzione consensuale è fatta salva l'ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Tali ipotesi, devono ritenersi escluse dalle ipotesi di cessazione per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che richiedono il nuovo requisito delle 13 settimane nel periodo previsto dalla novella legislativa.

L'Istituto chiarisce che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Periodo di osservazione del requisito contributivo

Rispetto all'ordinario periodo di osservazione (4 anni), il requisito delle 13 settimane di contribuzione dev'essere integrato nell'arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

A tal fine di considerano utili tutte le settimane retribuite, purchè sia rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Qualora nel periodo di osservazione siano presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Accertato il requisito di accesso, resta comunque ferma la disciplina generale sulla verifica della prevalenza nel caso in cui il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – Circolare 05 giugno 2025, n. 98

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