giovedì, 05 giugno 2025 | 12:49

Disabilità: domanda in via amministrativa

Fornite precisazioni sull'invio telematico del certificato medico introduttivo (INPS – messaggio 4 giugno 2025 n. 1766)

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Disabilità: domanda in via amministrativa

Fornite precisazioni sull'invio telematico del certificato medico introduttivo (INPS – messaggio 4 giugno 2025 n. 1766)

La riforma introdotta dal DLgs 3 maggio 2024 n. 62 ha previsto una nuova modalità per l'avvio del procedimento di accertamento della condizione di disabilità. Infatti, l'articolo 6, comma 1, stabilisce che: "Il procedimento per la valutazione di base si attiva su richiesta dell'interessato, dell'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo [...]".

L'invio telematico all'INPS del nuovo certificato medico introduttivo, pertanto, attiva direttamente il procedimento, senza la necessità di associare a esso la domanda di accertamento sanitario.

Alla luce di tale disposizione, ai fini di salvaguardare le tutele previste per i minori, si rende necessario coordinare la disciplina di cui al DLgs n. 62/2024 con quanto stabilito dall'articolo 25, comma 5, del DL 24 giugno 2014, n. 90, che prevede il riconoscimento in via provvisoria delle prestazioni previste per i maggiorenni invalidi ai soggetti già titolari d'indennità di frequenza, qualora abbiano provveduto a presentare la relativa "domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età", fermo restando l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.



In proposito l'Istituto precisa che, nelle Province nelle quali è in corso la sperimentazione della riforma dell'accertamento della disabilità, per "domanda in via amministrativa" deve intendersi l'invio telematico del certificato medico introduttivo previsto dall'articolo 8, comma 1, del DLgs n. 62/2024, effettuato nei 6 mesi precedenti al compimento della maggiore età.

Infine, allo scopo di prevenire l'eventuale pagamento di prestazioni economiche previste per i maggiorenni risultanti non dovute all'esito della verifica dei requisiti sanitari, si procederà alla calendarizzazione della valutazione di base su tali posizioni entro 30 giorni dal raggiungimento della maggiore età.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

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