giovedì, 05 giugno 2025 | 12:12

Fisco: ridenominazione e istituzione di nuovi codici tributo

Istituiti i codici tributo per l'imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da soggetti non residenti, per il versamento di contributi INPS destinati a Enti Bilaterali, per l'imposta sostitutiva derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve, per l'imposta sostitutiva su maggiori valori in operazioni straordinarie e riallineamento di divergenze contabili e fiscali, ridenominazione e istituzione di nuovi codici tributo (AdE - risoluzioni 4 giugno 2025, nn. 33/E, 34/E, 35/E, 36/E e 37/E)

Newsletter Inquery

Fisco: ridenominazione e istituzione di nuovi codici tributo

Istituiti i codici tributo per l'imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da soggetti non residenti, per il versamento di contributi INPS destinati a Enti Bilaterali, per l'imposta sostitutiva derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve, per l'imposta sostitutiva su maggiori valori in operazioni straordinarie e riallineamento di divergenze contabili e fiscali, ridenominazione e istituzione di nuovi codici tributo (AdE - risoluzioni 4 giugno 2025, nn. 33/E, 34/E, 35/E, 36/E e 37/E)


Istituzione del codice tributo per l'imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da soggetti non residenti (AdE - risoluzione 4 giugno 2025, n. 33/E)

Questa risoluzione istituisce il codice tributo "1864"  per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia. Tale imposta si applica a società ed enti commerciali non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma residenti in Stati UE o SEE che siano soggetti a un'imposta sul reddito delle società e che soddisfino specifici requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del TUIR. Questa disciplina è stata introdotta dall'art. 1, co. 59 , L 30 dicembre 2023, n. 213, che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 68 del TUIR.

Il codice tributo "1864" è denominato "Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti - articolo 68, comma 2-bis del Tuir". In sede di compilazione del modello F24, deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a debito versati", indicando l'anno d'imposta di riferimento nel formato "AAAA". In caso di versamento rateale, il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." va valorizzato nel formato "NNRR", mentre per il pagamento in un'unica soluzione, va indicato "0101".

Istituzione di nuove causali contributo per il versamento di contributi INPS destinati a Enti Bilaterali (AdE - risoluzione 4 giugno 2025, n. 34/E)

Questa risoluzione istituisce nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all'INPS destinati a specifici Enti Bilaterali. L'INPS provvede successivamente a riconoscere a tali Enti le somme di rispettiva competenza, in base a convenzioni stipulate. A seguito di richieste dell'INPS, sono state istituite le seguenti causali contributo:

- “EBEN” denominata “E.BI.N.L. - Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;

- “EPAB” denominata “E.PA.BIC. - Ente Bilaterale Paritetico”;

- “FAFP” denominata “FASIFAR - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private”;

- “FCBI” denominata. “FCBI - Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU”;

- “SANI” denominata “FONDOSANI - Fondo di Assistenza Sanitaria”;

- “6BIC” denominata “6EBIC”.

In sede di compilazione del modello F24, queste causali contributo devono essere esposte nella sezione "INPS", nella colonna "importi a debito versati". È necessario indicare la causale contributo attribuita, il codice della sede INPS, il codice di 10 caratteri della posizione contributiva aziendale (matricola INPS/codice INPS/filiale azienda). Nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", si indica il mese e l'anno di riscossione del contributo, mentre la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata. Le nuove causali contributo saranno operative dal 1° luglio 2025.

Istituzione del codice tributo per l'imposta sostitutiva derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve (AdE - risoluzione 4 giugno 2025, n. 35/E)

Questa risoluzione istituisce il codice tributo "1867"  per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve. L'art. 14, co. 1, DLgs 13 dicembre 2024, n. 192, prevede che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10%.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo. La prima rata scade entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta, e le altre rate scadono entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Il codice tributo "1867" è denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve - articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192". In sede di compilazione del modello F24, deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a debito versati", indicando l'anno d'imposta di riferimento nel formato "AAAA".

Istituzione di codici tributo per l'imposta sostitutiva su maggiori valori in operazioni straordinarie (AdE - risoluzione 4 giugno 2025, n. 36/E)

Questa risoluzione istituisce nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  dovuta sui maggiori valori attribuiti in bilancio a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, fusione e scissione.

In base all'art. 176, co. 2-ter del TUIR (come modificato dall'art. 12, co. 1, DLgs 13 dicembre 2024, n. 192), la società conferitaria può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 18% per le imposte sui redditi e del 3% per l'IRAP sui maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali. Questa opzione è estesa anche alle società incorporanti/risultanti da fusione (art. 172, co. 10-bis, TUIR) e alle società beneficiarie di scissione (art. 173, co. 15-bis, TUIR). L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio in cui è stata posta in essere l'operazione.

Le disposizioni si applicano alle operazioni straordinarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "1865": Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024. Questo codice va esposto nella sezione "Erario" del modello F24.

- "1866": Imposta sostitutiva dell'IRAP per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024. Questo codice va esposto nella sezione "Regioni" del modello F24, indicando anche il codice regione.

Per le operazioni straordinarie effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente al 1° gennaio 2024, continua ad applicarsi la disciplina previgente, e per il versamento dell'imposta sostitutiva si continua a utilizzare il codice tributo "1126".


Riallineamento di divergenze contabili e fiscali, ridenominazione e istituzione di nuovi codici tributo (AdE - risoluzione 4 giugno 2025, n. 37/E)

Questa risoluzione riguarda i regimi di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emersi a seguito del cambiamento dei principi contabili, in base all'art. 11, DLgs 13 dicembre 2024, n. 192.

L'art. 11, co. 1, DLgs 13 dicembre 2024, n. 192, prevede che il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative, assoggettando la somma algebrica, se positiva, a tassazione con l'aliquota ordinaria di IRES e IRAP. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.

In alternativa, l'art. 11, co. 2, DLgs 13 dicembre 2024, n. 192, consente un riallineamento parziale, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRES (18%) e dell'IRAP (3%) sui singoli saldi positivi oggetto di riallineamento. Anche in questo caso, l'imposta è versata in unica soluzione.

Queste nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, abrogando le precedenti disposizioni dell'art. 15, commi 4 e 5, DL 29 novembre 2008, n. 185.

Per permettere il versamento di tali imposte tramite modello F24, vengono ridenominati due codici tributo preesistenti e ne vengono istituiti di nuovi:

Codici tributo ridenominati:

- "1817": ridenominato "IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192". Va esposto nella sezione "Erario".

- "1818": ridenominato "Imposta sostitutiva dell'IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”. Va esposto nella sezione "Erario".

Nuovi codici tributo istituiti:

- "1868": "IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”. Va indicato nella sezione "Regioni".

- "1869": "Imposta sostitutiva dell'IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”. Va indicato nella sezione "Regioni".

Per tutti i codici, sia ridenominati che nuovi, è necessario indicare l'"Anno di riferimento" nel formato "AAAA".

di Anna Russo

Fonte normativa

;