giovedì, 05 giugno 2025 | 11:39

Piano di azionariato diffuso: chiarimenti sul regime agevolativo

Con la risposta del 04 giugno 2025 n. 147, l'Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta applicazione del regime agevolativo al piano di azionariato in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti

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Piano di azionariato diffuso: chiarimenti sul regime agevolativo

Con la risposta del 04 giugno 2025 n. 147, l'Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta applicazione del regime agevolativo al piano di azionariato in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti

Il caso

Una società, capo di un gruppo multinazionale, intende implementare un piano di azionariato diffuso o popolare nei confronti della propria popolazione aziendale, senza distinzione né con riferimento alle tipologie di forme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro né con riferimento alle tipologie di prestazioni rese dai lavoratori, ad eccezione dei dipendenti a tempo determinato e dei direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

L'Istante chiede di sapere se tale piano possa beneficiare del regime agevolativo previsto dall'art. 51, co. 2, lett. g) del TUIR che, in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti, ne prevede l'esenzione fiscale in capo ai beneficiari (nella misura massima pari a 2.065,83 euro), a condizione che, tra le altre condizioni, le azioni vengano offerte alla generalità dei dipendenti.

Contesto normativo

L'art. 51, co. 2, lett. g), del TUIR, stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83, a condizione che dette azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dall'acquisto.

L'applicabilità della disposizione agevolativa viene tuttavia subordinata dal legislatore ad una serie di condizioni che devono necessariamente ricorrere affinché il valore delle azioni oggetto di assegnazione non costituisca reddito imponibile per il dipendente che le riceve, in particolare:

- le azioni devono essere offerte alla generalità dei dipendenti;

- le azioni devono avere valore complessivamente non superiore a euro 2.065,83 per ciascun periodo di imposta. Superata tale soglia la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;

- le azioni devono essere mantenute per un periodo di tre anni a far data dall'assegnazione.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

La condizione prevista dalla norma può ritenersi soddisfatta; le modalità di assegnazione delle azioni, come in concreto determinate, consentono la partecipazione di tutti i lavoratori della società, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro instaurato e senza che assuma alcuna rilevanza il tipo di servizio svolto presso la stessa società.

Quanto all'esclusione dei lavoratori assunti a tempo determinato, si osserva, preliminarmente, che, in merito al concetto di "generalità", è stato già chiarito come tale espressione si riferisca alla generalità dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (INPS - circolare 22 gennaio 2001 n. 11, AdE - risoluzione n. 3/E del 2002).

Con riferimento, invece, all'esclusone dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nel caso di specie non è motivata da intenti discriminatori, ma risponde in primo luogo alla necessità di uniformarsi alle politiche di remunerazione adottate dalla società soggette alla disciplina di cui all'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

In conclusione, l'Agenzia delle entrate ritiene che anche con riferimento alla fattispecie in esame possa risultare applicabile la disposizione recata dall'art. 51, co. 2, lett. g), del TUIR a condizione, tuttavia, che vengano rispettate anche le ulteriori condizioni previste dalla norma.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

Approfondimento

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