Edilizia Artigianato Parma: EVR 2025 da erogare in tre rate, la prima con la paga di giugno
Con accordo del 26 maggio 2025 si è determinato l’EVR anno 2025 da erogare in tre rate ai dipendenti delle imprese artigiane edili della provincia di Parma
Edilizia Artigianato Parma: EVR 2025 da erogare in tre rate, la prima con la paga di giugno
Con accordo del 26 maggio 2025 si è determinato l’EVR anno 2025 da erogare in tre rate ai dipendenti delle imprese artigiane edili della provincia di Parma
In data 26 maggio 2025, tra le Parti CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, della provincia di Parma, si è stipulato l’accordo per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, per l’anno di competenza 2024 e da erogare nel corso del 2025.
A seguito della verifica effettuata dalle Parti territoriali, così come stabilito dal CCNL Edilizia Artigianato e dal corrente CIPL per i dipendenti delle imprese edili del 6 luglio 2017, si è stabilito che l’EVR verrà erogato in tre rate con le seguenti scadenze e importi:
- Prima rata pari al 40% del dovuto entro il 15 luglio 2025 (busta paga giugno 2025)
- Seconda rata pari al 30% del dovuto entro il 15 settembre 2025 (busta paga agosto 2025)
- Terza rata pari al 30% del dovuto entro il 15 novembre 2025 (busta paga ottobre 2025)
Livello | Totale € | 1a Rata 40% € | 2a rata 30% € | 3a rata 30% € |
7 | 833,03 | 333,21 | 249,91 | 249,91 |
6 | 728,91 | 291,56 | 218,67 | 218,67 |
5 | 607,33 | 242,93 | 182,20 | 182,20 |
4 | 562,58 | 225,03 | 168,78 | 168,78 |
3 | 526,14 | 210,46 | 157,84 | 157,84 |
2 | 465,09 | 186,03 | 139,53 | 139,53 |
1 | 406,30 | 162,52 | 121,89 | 121,89 |
Gli importi riportati sono da corrispondere ai dipendenti già in forza nell’anno 2024 e ancora in forza alla firma del presente verbale (26 maggio 2025).
Per i dipendenti assunti nel corso del 2024 l’erogazione avverrà proporzionalmente: le frazioni di mese maggiori/uguali a 15 giorni, saranno considerate come mese intero. Per gli apprendisti sarà riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione e sarà riproporzionato per i part-time. Nulla è dovuto ai lavoratori intermittenti.
Si evidenzia che l’importo erogato a titolo di EVR, sarà tassato con aliquota ordinaria e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per quanto riguarda le modalità applicative delle disposizioni su riportate, si è convenuto che l'impresa che ritenga di essere nelle condizioni di poter non erogare o di erogare solo parzialmente l'EVR dovrà inviare apposita comunicazione (eventualmente avvalendosi della funzionalità di Sice web) tassativamente entro il 25 giugno 2025, indicando quali indicatori risultino negativi.
Detta comunicazione dovrà essere inviata alla cassa edile, alle RSA o RSU ove esistenti e all'Associazione datoriale a cui l'impresa è associata. Qualora l'impresa non aderisca ad alcuna Associazione sarà Cassa Edile a informare le Organizzazioni datoriali firmatarie del presente documento.
Alla comunicazione, qualora l'indicatore negativo fosse quello relativo al fatturato, dovranno essere allegate le dichiarazioni IVA relativi ai periodi considerati.
La comunicazione dell'impresa e gli eventuali allegati verranno tempestivamente inoltrati da cassa edile alle Associazioni sindacali firmatarie, che - entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento - avranno facoltà di chiedere un incontro all'impresa. Qualora dall'esame della documentazione risultasse che l'impresa era tenuta al versamento integrale dell'EVR quanto non versato a luglio 2025 andrà versato a agosto 2025 (busta paga luglio 2025)
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale