Credito IVA e liquidazione giudiziale: chiarimenti sulla compensazione e sul rimborso
L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC), con la norma di comportamento n. 230 del 29 maggio 2025, fornisce chiarimenti in tema di credito IVA e procedura di liquidazione giudiziale, offrendo un’interpretazione coerente con i principi di continuità soggettiva ai fini IVA e di rispetto della par condicio creditorum.
Credito IVA e liquidazione giudiziale: chiarimenti sulla compensazione e sul rimborso
L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC), con la norma di comportamento n. 230 del 29 maggio 2025, fornisce chiarimenti in tema di credito IVA e procedura di liquidazione giudiziale, offrendo un’interpretazione coerente con i principi di continuità soggettiva ai fini IVA e di rispetto della par condicio creditorum.
Compensazione del credito IVA: due situazioni distinte
Si distinguono due casi:
- il credito IVA generato prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, che può essere validamente compensato, sia in senso verticale (cioè con debiti IVA successivi), sia in senso orizzontale (con altri tributi), purché emerga dalla dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 74-bis, DPR 633/1972. Ciò in quanto la compensazione non altera l’uguaglianza tra i creditori;
- il debito IVA sorto prima della procedura e credito generato successivamente, che non possono essere compensati, per rispetto del principio della par condicio creditorum, in quanto ciò determinerebbe una disparità di trattamento tra i creditori.
Questa impostazione supera le precedenti interpretazioni restrittive dell’Agenzia delle Entrate, che assumevano una discontinuità soggettiva tra impresa e procedura.
La continuità soggettiva ai fini IVA
Ai fini IVA, non vi è discontinuità soggettiva tra l’imprenditore e la procedura concorsuale. Il curatore opera per conto dello stesso soggetto passivo, e il rapporto IVA continua fino alla cessazione effettiva delle operazioni liquidatorie. Infatti, l’art. 35, co. 4, D.P.R. 633/1972 stabilisce che la dichiarazione di cessazione deve essere presentata solo al termine delle operazioni di liquidazione.
Indicazioni operative: modello IVA annuale
A partire dal modello IVA 2018 (relativo all’anno 2017), è richiesta:
- la compilazione separata delle operazioni ante e post liquidazione;
- la possibilità di sommare/compensare i crediti risultanti dal periodo ante liquidazione;
- il divieto di compensare eventuali debiti del periodo ante con crediti post liquidazione.
Diritto al rimborso IVA nella liquidazione giudiziale
In alternativa alla compensazione, il credito IVA ante procedura può essere chiesto a rimborso. Infatti, per effetto dell’art. 30, DPR 633/1972, la cessazione dell’attività, anche implicita nella liquidazione giudiziale, legittima la richiesta di rimborso. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 10 dicembre 1992 n. 13091) ha costantemente affermato che la dichiarazione ex art. 74-bis, DPR 633/1972 è equiparabile a una cessazione d’attività ai fini del rimborso.
Il rimborso può avvenire anche prima della chiusura della procedura, qualora siano terminate le operazioni rilevanti ai fini IVA.
di Anna Russo
Fonte normativa
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