mercoledì, 04 giugno 2025 | 11:38

Imposta sui servizi digitali: identificazione dei ricavi per giochi e scommesse online

Forniti chiarimenti sulla determinazione della base imponibile dell'imposta sui servizi digitali nel settore delle scommesse e dei giochi online (AdE - principio di diritto 03 giugno 2025 n. 6)

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Imposta sui servizi digitali: identificazione dei ricavi per giochi e scommesse online

Forniti chiarimenti sulla determinazione della base imponibile dell'imposta sui servizi digitali nel settore delle scommesse e dei giochi online (AdE - principio di diritto 03 giugno 2025 n. 6)

L'ambito di applicazione soggettivo dell'imposta sui servizi digitali (ISD), introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, co. da 35 a 50, L 30 dicembre 2018, n. 145), è caratterizzato da un duplice criterio identificativo: lo svolgimento di attività d'impresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali, relative ai ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente quello di applicazione dell'imposta, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro. La qualificazione di un servizio come digitale ai fini dell'ISD rileva, quindi, tanto per il riscontro del superamento della seconda soglia (nell'anno n-1), quanto per la determinazione della base imponibile (nell'anno n).

Innanzitutto, si configura come servizio digitale quello di "messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi" (co. 37, lett. b). L'interfaccia digitale è stata definita, con il provvedimento 15 gennaio 2021, n. 13185, alla lett. g) del punto 1), come "qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell'imposta" e chiarisce che "una interfaccia digitale è multilaterale quando la stessa consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi".

Nel caso del settore delle scommesse e dei giochi online, ove spesso agli utenti/ giocatori sono offerti bonus da utilizzare per le "giocate", diventa rilevante chiarire, ai fini della determinazione della base imponibile dell'ISD, se debbano considerarsi i ricavi lordi o se, al contrario, gli stessi vadano assunti al netto dei suddetti bonus e dell'intero importo delle vincite, anche laddove queste ultime eccedano la raccolta in relazione al singolo torneo.

L'Agenzia delle entrate, a tal proposito, definisce quali ricavi imponibili "i corrispettivi percepiti, nel corso dell'anno solare, da soggetti passivi dell'imposta per l'effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato" (par. 1, lett. i) del provvedimento). Inoltre, al successivo punto 3.1 stabilisce che rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta, mentre il punto 3.6, nel precisare la base imponibile in relazione ai servizi digitali, prevede che rilevano i corrispettivi versati dagli utenti dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio digitale.

Con particolare riferimento all'ambito dei giochi online, con la circolare 23 marzo 2021 n. 3/E, al par. 4.2, è stato precisato che, qualora il gestore della piattaforma, operi come soggetto che permette ai giocatori (utenti) di scommettere o giocare d'azzardo tra di loro, l'entità non assume rischi legati alle scommesse o al gioco, ma opera come intermediario. Sebbene le somme rappresentate dalle "giocate" sono escluse, la commissione del gestore dell'interfaccia rappresenta invece un ricavo digitale, realizzato a titolo di intermediario nelle operazioni tra utenti.

Per la determinazione del ricavo digitale nel caso di specie, quindi, occorre avere riguardo alla commissione trattenuta dall'intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco, che è generalmente costituita dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell'imposta unica. In altri termini, si ritiene che la base imponibile dell'ISD debba essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo.

Per quanto riguarda i bonus, invece, generalmente all'emissione degli stessi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all'intermediario. Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea con le risultanze contabili, l'irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile ISD.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa


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