EBAV Veneto: incentivi per l’attivazione del lavoro agile da richiedere entro il 30 giugno 2025
EBAV, l’Ente Bilaterale per l’Artigianato Veneto, al fine di favorire l’attivazione di accordi di lavoro agile, offre alle imprese artigiane iscritte, un contributo una tantum da richiedere entro il 30 giugno 2025
EBAV Veneto: incentivi per l’attivazione del lavoro agile da richiedere entro il 30 giugno 2025
EBAV, l’Ente Bilaterale per l’Artigianato Veneto, al fine di favorire l’attivazione di accordi di lavoro agile, offre alle imprese artigiane iscritte, un contributo una tantum da richiedere entro il 30 giugno 2025
Le imprese iscritte e regolarmente versanti ad EBAV possono richiedere il servizio A63, che consiste in un contributo una tantum per ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato o a tempo determinato coinvolto nell’attivazione del lavoro agile (smart working), mediante accordi stipulati ai sensi dell’Accordo Interconfederale Regionale del 28 marzo 2024.
Il contributo può essere richiesto:
- all’attivazione dell’accordo di lavoro agile, a condizione che l’accordo individuale preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 12 mesi;
- alla proroga, che permetta il raggiungimento durata minima di 12 mesi, relativa a un iniziale Accordo individuale di durata inferiore;
- all’attivazione dell’accordo di lavoro agile, a condizione che l’accordo individuale preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 6 mesi - massima di 12.
La misura del contributo sarà pari a € 1.000,00 nel caso di attivazione di accordi di durata minima di 12 mesi o in caso di proroga di accordi che permettano il raggiungimento dei 12 mesi. Per l’attivazione di accordi di durata dai 6 ai 12 mesi l’importo è stabilito in € 600,00.
L’erogazione del servizio avverrà verificando l’effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile, mediante dichiarazione dell’impresa richiedente, controfirmata dal lavoratore, attestante lo svolgimento:
- per accordi per durata minima di 12 mesi: dell’intero periodo di durata minima; di almeno 96 ore di lavoro in modalità agile (nel caso in cui il lavoro agile si innesti su rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata effettiva della prestazione di lavoro in modalità agile non potrà essere inferiore a 48 ore);
- per accordi di durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi: dell’intero periodo di durata minima; di almeno 48 ore di lavoro in modalità agile.
Il periodo di computo della durata minima di 12 mesi di effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di computo della durata minima.
Per ciascun lavoratore può essere erogato all’azienda un solo contributo A63 in tutto l’arco dei rapporti di lavoro.
L’anno di competenza (2024) è l’anno in cui è stato attivato l’Accordo individuale di Lavoro Agile o la proroga che permetta il raggiungimento della durata minima.
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 30 giugno 2025.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale