giovedì, 29 maggio 2025 | 12:15

Sostenibilità d’impresa: slittano i termini per rendicontazione e diligenza

Con la Direttiva (UE) 2025/794, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 aprile 2025 (Serie L), il legislatore europeo ha ufficialmente modificato le tempistiche di applicazione di alcuni obblighi previsti dalla Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e dalla Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese (CSDDD)

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Sostenibilità d’impresa: slittano i termini per rendicontazione e diligenza

Con la Direttiva (UE) 2025/794, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 aprile 2025 (Serie L), il legislatore europeo ha ufficialmente modificato le tempistiche di applicazione di alcuni obblighi previsti dalla Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e dalla Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese (CSDDD)

Obiettivo del provvedimento

La finalità della Direttiva (UE) 2025/794 è duplice:

- posticipare l’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per determinate categorie di imprese ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD);

- rimodulare le scadenze per l’attuazione e l’applicazione della Direttiva (UE) 2024/1760, che introduce il dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità.

Modifiche alla Direttiva (UE) 2022/2464 – CSRD

La CSRD, entrata in vigore nel gennaio 2023, ha ampliato notevolmente l’ambito soggettivo e oggettivo della rendicontazione ESG, prevedendo un’applicazione progressiva in più fasi. Con la nuova direttiva le grandi imprese non quotate, finora tenute ad applicare la rendicontazione per gli esercizi a partire dal 1° gennaio 2026, vedono ora slittare tale obbligo:

- al 1° gennaio 2027 per le imprese indicate all'art. 5, par. 2, lett. b), della direttiva (UE) 2022/2464;

- al 1° gennaio 2028 per quelle della lettera c.

Queste modifiche si applicano sia al primo che al terzo comma del par. 2, dell'art. 5, della CSRD, e avranno un impatto diretto su migliaia di imprese medio-grandi non quotate, incluse quelle a controllo familiare o con struttura societaria chiusa.

Modifiche alla Direttiva (UE) 2024/1760 – Dovere di diligenza

Anche l’applicazione della Direttiva (UE) 2024/1760, che introduce obblighi di due diligence ambientale e sui diritti umani nella catena del valore, viene rinviata. Il nuovo calendario è articolato su tre scaglioni:

- dal 26 luglio 2028 per le grandi imprese UE e non UE con più di 3.000 dipendenti e oltre 900 milioni di euro di fatturato globale, con applicazione delle misure dell’art. 16 (relativo alla rendicontazione del piano climatico) a partire dall’esercizio 2029;

- dal 26 luglio 2029 per tutte le altre imprese soggette alla direttiva, con obbligo di piano climatico a partire dal 1° gennaio 2030.

Questi slittamenti intendono concedere più tempo alle imprese per adeguare i propri assetti organizzativi e raccogliere dati lungo la catena di fornitura, in un contesto che resta complesso anche per via della crescente pressione normativa e delle aspettative degli investitori.

Termini di recepimento

Gli Stati membri dovranno:

- adottare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 31 dicembre 2025;

- comunicare alla Commissione UE i testi adottati;

- garantire un riferimento esplicito alla Direttiva (UE) 2025/794 nelle normative interne.

di Anna Russo

Fonte normativa

Approfondimento

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