Qualificazione fiscale di un Trust estero: chiarimenti dalle Entrate
Con la risposta del 28 maggio 2025 n. 145, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale di un trust estero istituito da una persona fisica residente in Italia
Qualificazione fiscale di un Trust estero: chiarimenti dalle Entrate
Con la risposta del 28 maggio 2025 n. 145, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale di un trust estero istituito da una persona fisica residente in Italia
Il Trust, disciplinato dalla legge inglese e stabilito fiscalmente a Malta, ha lo scopo di segregare parte del patrimonio del richiedente affinché sia amministrato fiduciariamente a favore della moglie, della figlia e di altri discendenti futuri, per una durata pari a 125 anni, ovvero pari al minor termine nell'ipotesi in cui vengano meno tutti i beneficiari indicati nell'atto istitutivo.
Nella richieste di un parere all’Agenzia, il richiedente precisa che intende conferire nel Trust la propria partecipazione non qualificata in una società italiana e chiede se il Trust si può qualificare un soggetto passivo d'imposta autonomo e non interposto rispetto all'Istante, ai sensi dell'art. 37, co. 3, DPR 29 settembre 1973 n. 600.
Il contesto normativo e fiscale
L'istituto del trust ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992. Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "disponente" o "settlor", con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito "trustee", beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
Tuttavia, l'art. 2 della citata Convenzione, oltre a fornire la definizione di trust, ne individua le caratteristiche essenziali, ovvero:
- i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
- il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
Con la circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E che si aggiungono ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E, l'Amministrazione finanziaria ha fornito, da ultimo, chiarimenti sulla disciplina fiscale del trust. In particolare, evidenzia che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi, senza reale spossessamento del disponente.
Nella medesima circolare, richiamando la precedente circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E sono state elencate diverse tipologie di trust che devono considerarsi inesistenti, tra le quali, è stata individuata ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
Trustee, protector e investment Adviser: quadro generale
L'atto istitutivo del trust qualifica il disponente come ''excluded person", ovvero come un soggetto che non potrà in alcun modo beneficiare del patrimonio del Trust e attribuisce al trustee il potere di disporre del patrimonio fiduciario, incluso il potere di accumulare il reddito prodotto dal Trust per investirlo e di distribuire il reddito non investito ai beneficiari. Talvolta il trustee ha la facoltà di delegare le proprie funzioni ad altri soggetti, al fine di garantire un’amministrazione efficace e praticabile del patrimonio fiduciario, in particolare, nei casi in cui il compimento di atti di gestione richieda la sua presenza fisica al di fuori del territorio maltese oppure, quando si renda necessario l'esercizio di funzioni che richiedono competenze di cui il trustee non è in possesso. Inoltre, l'esercizio del potere di delega a favore di un soggetto terzo non esclude che il trustee possa essere ritenuto responsabile per gli atti compiuti dal delegato. Infatti, la legge inglese che governa i doveri del trustee (il Trustee Act 2000) prevede che il trustee abbia l'obbligo di esercitare con diligenza il proprio potere di delega e che tale obbligo comporti, in particolare, un dovere per il trustee di selezionare un delegato dotato delle appropriate competenze per lo svolgimento dei poteri delegati; il dovere di negoziare con diligenza nell'interesse del trust i termini che il delegato deve rispettare nello svolgimento dei doveri delegati; l'obbligo di supervisionare come il delegato eserciti i poteri delegati e l'obbligo di intervenire dando ordini vincolanti al delegato e revocandogli il mandato ove opportuno. L'esercizio negligente di tali doveri determina una responsabilità in capo al trustee per gli atti compiuti dal delegato.
Successivamente all'accettazione dell'incarico, il trustee ha adempiuto ai propri obblighi di notifica all'amministrazione finanziaria maltese tramite la presentazione del modulo Form Trust 01 con il quale, oltre a comunicare i dati identificativi del Trust e riportare il proprio incarico come trustee, ha esercitato l'opzione affinché il Trust sia trattato come se fosse una società fiscalmente residente a Malta e, quindi, soggetto all'imposta sui redditi societari su base mondiale.
Il potere gestorio del Trustee è subordinato al consenso preventivo del protector con riferimento al potere di rimozione di persone dalla classe dei beneficiari o di previsione che determinate persone siano impossibilitate a beneficiare dei beni in Trust in futuro e al potere di modificare la legge regolatrice del Trust ed il foro competente. Il potere di rimuovere il Trustee, così come i poteri di nominare nuovi trustee o trustee aggiuntivi, sono attribuiti al protector. Il protector è un avvocato italiano privo di legami di parentela con l'Istante o con i beneficiari del trust, che ha accettato di svolgere il ruolo nel contesto della propria attività professionale e, quindi nel rispetto sia delle clausole dell'atto istitutivo del trust sia degli obblighi deontologici professionali.
L'investment Adviser di consulenza finanziaria che ha il potere di gestire gli investimenti del Trust, nei limiti stabiliti dal Trustee.
Il disponente, pertanto, precisa che né il trustee, né il protector, né l’adviser hanno partecipazioni o incarichi societari in altre società coinvolte, mantenendo una totale indipendenza professionale.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle entrate ritiene che il Trust possa essere considerato un autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa