CCNL Attività Funebri: aumento medio di 200 euro a regime
A seguito del rinnovo contrattuale, vengono erogati, per il personale dipendente delle imprese esercenti l'attività funebre, 200 euro medi a regime per il quadriennio 2025-2028
CCNL Attività Funebri: aumento medio di 200 euro a regime
A seguito del rinnovo contrattuale, vengono erogati, per il personale dipendente delle imprese esercenti l'attività funebre, 200 euro medi a regime per il quadriennio 2025-2028
Il 20 maggio 2025, la FE.N.I.O.F. con l’assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia, e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo di rinnovo per il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, con durata quadriennale dall’ 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
Nell’ambito della durata quadriennale del rinnovo è stato disposto un aumento a regime pari a 200 euro al IV livello di riferimento da riconoscersi in 4 tranche (agosto 2025, agosto 2026, settembre 2027 ed ottobre 2028).
Di seguito la tabella con le tranche e le relative decorrenze:
Livelli | Decorrenza 1/8/2025 | Decorrenza 1/8/2026 | Decorrenza 1/9/2027 | Decorrenza 1/10/2028 | totale |
1 | € 46,18 | € 76,97 | € 76,97 | € 107,76 | € 307,88 |
2 | € 38,75 | € 64,58 | € 64,58 | € 90,41 | € 258,32 |
3 | € 33,44 | € 55,73 | € 55,73 | € 78,02 | € 222,92 |
4s | € 31,86 | € 53,10 | € 53,10 | € 74,33 | € 212,39 |
4 | € 30,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 70,00 | € 200,00 |
5 | € 26,55 | € 44,25 | € 44,25 | € 61,95 | € 177,00 |
Seguono le nuove tabelle retributive e i relativi minimi:
Minimi contrattuali da agosto 2025
Livelli | paga base | contingenza + EDR | totale mensile |
1 | 1.715,45 | 538,76 | 2.254,21 |
2 | 1.439,22 | 532,52 | 1.971,74 |
3 | 1.241,98 | 528,15 | 1.770,13 |
4s | 1.183,33 | 525,93 | 1.709,26 |
4 | 1.114,32 | 525,88 | 1.640,20 |
5 | 986,14 | 523,13 | 1.509,27 |
Minimi contrattuali da agosto 2026
Livelli | paga base | contingenza + EDR | totale mensile |
1 | 1.792,43 | 538,76 | 2.331,19 |
2 | 1.503,80 | 532,52 | 2.036,32 |
3 | 1.297,70 | 528,15 | 1.825,85 |
4s | 1.236,42 | 525,93 | 1.762,35 |
4 | 1.164,32 | 525,88 | 1.690,20 |
5 | 1030,39 | 523,13 | 1.553,52 |
Minimi contrattuali da settembre 2027
Livelli | paga base | contingenza + EDR | totale mensile |
1 | 1.869,40 | 538,76 | 2.408,16 |
2 | 1.568,37 | 532,52 | 2.100,89 |
3 | 1.353,43 | 528,15 | 1.881,58 |
4s | 1.289,52 | 525,93 | 1.815,45 |
4 | 1.214,32 | 525,88 | 1.740,20 |
5 | 1.074,64 | 523,13 | 1.597,77 |
Minimi contrattuali da ottobre 2028
Livelli | paga base | contingenza + EDR | totale mensile |
1 | 1.977,16 | 538,76 | 2.515,92 |
2 | 1.658,78 | 532,52 | 2.191,30 |
3 | 1.431,45 | 528,15 | 1.959,60 |
4s | 1.363,86 | 525,93 | 1.889,79 |
4 | 1.284,32 | 525,88 | 1.810,20 |
5 | 1.136,58 | 523,13 | 1.659,71 |
CONGEDI PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Sono state previste ulteriori azioni strategiche demandate al Comitato Pari Opportunità: diffusione delle informazioni e aumentare la visibilità di tutte le forme di violenza contro le donne anche attraverso la partecipazione concreta a campagne ed attività; formazione e l’informazione di lavoratori e lavoratrici sui diversi strumenti e meccanismi disponibili per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro e la predisposizione di linee guida per la gestione di casi di violenza di genere. È stato, inoltre, previsto all’art. 46 un periodo di 60 giorni di congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere in aggiunta al congedo già previsto dall’art. 24 c. 1 del d.lgs. 80/2015.
CAUSALI DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E LAVORO STAGIONALE
E’ stata stabilita la stipulazione di contratti a tempo determinato con una durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 36 mesi. Sono state definite quali causali di legittima apposizione del termine del contratto individuale di lavoro le seguenti condizioni:
• riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e\o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
• digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
• nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 36 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 36 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative. In tal caso, come previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, saranno esclusi dai li-miti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura;
• incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei conseguenti all’ottenimento di incarichi/commesse/appalti per l’impresa funebre di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 36 mesi;
• fusione/aggregazione/acquisizione di imprese funebri per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione;
• necessità derivanti dall’intensificazione dell’attività lavorativa ove non sia possibile sopperire con il normale organico.
È stata altresì stabilita la durata del periodo di prova dei contratti a tempo determinato prevedendo che la durata sia pari ad un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro ed in ogni caso la durata non potrà essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
Contestualmente, in virtù dell’andamento dei decessi che mostra una marcata stagionalità nei mesi estivi ed invernali, sono state confermate tutte le disposizioni in materia di lavoro stagionale con possibilità di assunzione con contratti a tempo determinati nei periodi 1° novembre - 28 febbraio (29 febbraio negli anni bisestili) e dal 1° giugno al 31 agosto.
Nell’ambito del V livello di inquadramento del personale è stata inserito un nuovo profilo professionale: “i movimentatori manuali del feretro sigillato per i quali non è prevista una particolare preparazione e formazione specifica” e contestualmente è stato stabilito di costituire un’apposita commissione tecnica di confronto sugli aggiornamenti del sistema classificatorio. L’inserimento della figura del c.d. “spallatore” permetterà alle imprese di fare ricorso a lavoratori per i quali non è prevista appunto un’apposita formazione specifica, il cui compito è destinato esclusivamente alla movimentazione manuale del feretro già sigillato: è stata una delle richieste di parte datoriale per andare incontro all’esigenza delle imprese nella ricerca figure di questo tipo.
È stato previsto l’innalzamento dell’indennità del lavoro domenicale da 4,65€ a 6,15€ a far data dalla sottoscrizione del CCNL .
È stato inoltre posto un importante chiarimento normativo alla reperibilità, molto utilizzata nell’ambito del settore funebre, che aveva dato adito ad incertezze interpretative.
Ulteriore importante chiarimento normativo è stato posto al congedo matrimoniale specificando che i 15 giorni spettanti siano di calendario e non lavorativi.
Sono stati previsti, inoltre, 12 giorni di permessi per i lavoratori studenti finalizzati al conseguimento del diploma di laurea.
La norma contrattuale, nel confermare la misura dell’indennità di malattia per le assenze dal 1 al 180 giorno, ha previsto che l’integrazione dell’indennità INPS dovrà raggiungere il 70% della retribuzione per i periodi di malattia dal 181 giorno al 270 giorno.
Inoltre, a maggior tutela delle categorie di lavoratori con grado di invalidità superiore al 67% è stato previsto il prolungamento del periodo di conservazione del posto fino a 18 mesi nell’arco dei 36 mesi consecutivi.
L’articolo sulla genitorialità ha recepito contrattualmente la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei 10 giorni di congedo obbligatorio.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, BILATERALITÀ E NORMATIVA QUADRI
Analogamente a quanto fatto in altri CCNL sono stati rafforzati gli elementi di welfare e bilateralità prevedendo un aumento, a decorrere dal 1° luglio 2025, pari a 3 euro a carico del datore di lavoro quale contributo obbligatorio a favore di Fondo Est per l’assistenza sanitaria integrativa.
di Assia Olivetta
Rassegna Stampa
- iQnotizie “Siglata l’ipotesi accordo del CCNL per le attività funebri”, del 22/5/2025, di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
- Ipotesi di accordo 20/5/2025