Cassazione: nuova pronuncia su IRAP e lavoratori autonomi
Ai fini IRAP, non basta “usufruire” della struttura altrui per far scattare il presupposto impositivo (Cassazione - ordinanza 13 maggio 2025, n. 12755, sez. trib.)
Cassazione: nuova pronuncia su IRAP e lavoratori autonomi
Ai fini IRAP, non basta “usufruire” della struttura altrui per far scattare il presupposto impositivo (Cassazione - ordinanza 13 maggio 2025, n. 12755, sez. trib.)
Il professionista ricorrente, esercente attività di revisore contabile, aveva presentato istanze di rimborso IRAP per gli anni d’imposta dal 2013 al 2017, ritenendo insussistente l’elemento organizzativo necessario per l’applicazione dell’imposta. La sua attività era svolta esclusivamente per una società di capitali (committente), della quale era collaboratore e socio, senza l’impiego di beni strumentali rilevanti né personale dipendente.
Tuttavia, sia la Commissione tributaria provinciale di Milano sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia avevano rigettato le istanze, ritenendo che il solo fatto di svolgere l’attività presso la sede della società, con il supporto della relativa organizzazione, fosse sufficiente a integrare il presupposto dell’IRAP.
Accogliendo il ricorso del contribuente, la Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: l’organizzazione rilevante ai fini IRAP deve essere propria e autonoma, cioè facente capo al professionista. L’utilizzo della struttura di un terzo (nel caso di specie, la società committente) non è sufficiente, se non sussiste anche il requisito della responsabilità organizzativa.
Richiamando le pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 10/05/2016, n. 9451) e un ampio orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 02/07/2010, n. 15746; Cass. 02/09/2016, n. 17566; Cass. 16/06/2022, n. 19397; Cass. 17/01/2024, n. 1857), la Corte ha precisato che:
- l’autonoma organizzazione sussiste solo quando il professionista è il responsabile della struttura organizzativa impiegata per l’attività, e da essa trae un vantaggio diretto in termini di incremento del valore prodotto;
- l’attività svolta all’interno di una struttura altrui, in particolare se riferibile a una società dotata di propria organizzazione e autonomia decisionale, non comporta ex se soggezione a IRAP;
- il requisito va verificato separatamente per ciascun anno d’imposta, e la prova della sua insussistenza grava sul contribuente in caso di domanda di rimborso.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha considerato erronea la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ricavato la sussistenza dell’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’attività fosse svolta all’interno della sede societaria, senza accertare in concreto la titolarità e la responsabilità di quella struttura da parte del professionista.
di Anna Russo
Fonte normativa
Approfondimento