Trattamento IVA per l'abbigliamento protettivo sanitario
L'aliquota IVA del 5 % sugli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie si applica in ogni fase della loro commercializzazione (AdE - risposta 23 maggio 2025 n. 141)
Trattamento IVA per l'abbigliamento protettivo sanitario
L'aliquota IVA del 5 % sugli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie si applica in ogni fase della loro commercializzazione (AdE - risposta 23 maggio 2025 n. 141)
Nel quesito posto all'Amministrazione finanziaria l'istante rappresenta di operare nel settore del commercio all'ingrosso di articoli antinfortunistici e, nello specifico, di indumenti da lavoro, di apparecchiature ed articoli di protezione delle vie respiratorie, di materiale antinfortunistico quali guanti, tute di protezione, calzari e soprascarpe, mascherine, cuffie copricapo e altro ed in genere articoli monouso provvisti di marcatura CE e certificazione DPT.
L'Istante chiede ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 124 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che, modificando la Tab. A, Parte II-bis, allegata al dPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), ha disposto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento per i beni necessari al contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Il dubbio interpretativo prospettato dalla Società riguarda il requisito delle ''finalità sanitarie" che gli articoli di abbigliamento protettivo devono possedere per beneficiare di questa aliquota agevolata, atteso che i precedenti chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria sono stati resi nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, non più presente allo stato attuale.
L'Istante evidenzia che l'Agenzia delle entrate ha precisato in una precedente risposta che il trattamento IVA agevolato introdotto dal decreto Rilancio si applica tout court, cioè a prescindere dalla tipologia di cedente o acquirente.
Tuttavia il superamento del periodo emergenziale porta a dubitare dell'attualità di detta agevolazione e pertanto la Società chiede se le "cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi" continuano a essere soggette all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento.
In caso di risposta affermativa, chiede inoltre se la finalità sanitaria possa essere provata da una dichiarazione dell'acquirente, in cui attesta la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate chiarisce che sebbene l'attuale situazione sia caratterizzata dall'assenza di un'emergenza sanitaria quale quella del 2020, né il legislatore nazionale, né quello unionale sono medio tempore intervenuti per modificare l'agevolazione IVA in commento che pertanto deve ritenersi tutt'ora in vigore.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è infatti recentemente intervenuta, con la circolare 14 febbraio 2023, n. 5/D, solo per aggiornare l'elenco dei beni la cui importazione è soggetta all'aliquota IVA del 5 per cento in base al n. 1-ter.1., parte II-bis, Tabella A del Decreto IVA, unitamente ai relativi codici doganali anch'essi aggiornati, con ciò confermando l'attualità dell'agevolazione IVA in commento.
Benché il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid possa aver eliminato l'obbligo di utilizzare questi beni da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, in molti settori si è continuato a utilizzarli su base volontaria, proprio per l'accresciuta sensibilità alla protezione della salute dell'individuo, inteso sia come lavoratore, sia come cliente/utente.
Se dunque i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall'ADM nell'allegato I della circolare 5/D del 2023, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell'uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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