Trattamento IVA per le cessioni di oggetti d'arte
Aliquota IVA ordinaria per le cessioni di fotografie "oggetti d'arte" da parte di soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari (AdE - risposta 22 maggio 2025 n. 140)
Trattamento IVA per le cessioni di oggetti d'arte
Aliquota IVA ordinaria per le cessioni di fotografie "oggetti d'arte" da parte di soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari (AdE - risposta 22 maggio 2025 n. 140)
Nella fattispecie, oggetto del quesito, la Società istante rappresenta di operare nel settore della realizzazione e della vendita di opere d'arte uniche o multiple, dipinti, disegni, illustrazioni, fotografie di arte, ecc.
L'Istante rappresenta altresì di svolgere attività di vendita di opere fotografiche in vari negozi e gallerie in Italia;
Inoltre, chiarisce che la sua attività consiste nella produzione e cessione di fotografie scattate dall'artista, a cui è legata da un rapporto di lavoro dipendente. Le opere sono realizzate presso laboratori professionali sotto la sua supervisione e offerte ai clienti in varie finiture e dimensioni e ogni opera è unica e personalizzata, e quindi non è presentata o venduta a soggetti diversi dal cliente che l'ha richiesta. Nella maggior parte dei casi, tra l'altro, è in un unico esemplare e solo raramente viene realizzata in numero superiore all'unità; tutte le opere sono accompagnate da un certificato di autenticità e, ove realizzate in un numero superiore all'unità, anche numerate.
Il Contribuente sottolinea che il cliente richiede un'opera unica e non ripetibile, ma che può essere stampata in numero superiore all'unità ma mai superiore a trenta. Una volta svolte tutte le operazioni necessarie alla realizzazione della fotografia, dettagliatamente descritte nell'istanza, l'opera è stampata su carta fotografica, l'immagine ritagliata con una taglierina e in seguito inserita in una busta, unitamente al certificato di autenticità, nel quale sono indicati nome del cliente, data di produzione, firma del fotografo e numerazione degli scatti.
L'Istante chiede se possa assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento la cessione delle fotografie realizzate dall'artista, suo lavoratore dipendente, ai sensi di quanto disposto dal Decreto IVA (art. 39 DL 23 febbraio 1995, n. 41 e dal n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633) e se questo trattamento IVA possa applicarsi anche alle fotografie stampate su supporti diversi dalla carta, fermo restando il rispetto delle condizioni comunque previste dalla normativa.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate chiarisce che il numero 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle cessioni di «oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari». In base alla lettera a) della tabella citata, rientrano tra gli oggetti d'arte le «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».
A livello domestico è intervenuta la legge 9 agosto 2023, n. 111 che, all'articolo 7, nel fissare i "Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto" delega, tra l'altro, il Governo entro 24 mesi a ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.
Tale disposizione a oggi non risulta attuata. In attesa, dunque, dell'attuazione della citata legge delega, allo stato attuale l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento invocata dalla Società non può essere riconosciuta perché circoscritta dal n. 127-septiesdecies - in conformità agli articoli 98 e 311 della Direttiva IVA - alle cessioni degli oggetti d'arte di cui alla lettera a) (nel caso di specie fotografie, alle condizioni già sopra indicate) ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.
D'altra parte che l'intento del legislatore sia stato quello di agevolare solo questi precisi soggetti emerge anche dall'articolo 3, quarto comma, lettera a) del Decreto IVA che, con la medesima dizione, colloca fuori campo IVA le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
Approfondimento