venerdì, 23 maggio 2025 | 10:41

Anticipazione TFR mensile e senza causale: scatta l’obbligo contributivo

Le anticipazioni del TFR corrisposte mensilmente e senza una specifica causale devono considerarsi erogate a titolo retributivo e sono soggette ad obbligazione contributiva (Cassazione - sentenza 20 maggio 2025 n. 13525, sez. lav.)

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Anticipazione TFR mensile e senza causale: scatta l’obbligo contributivo

Le anticipazioni del TFR corrisposte mensilmente e senza una specifica causale devono considerarsi erogate a titolo retributivo e sono soggette ad obbligazione contributiva (Cassazione - sentenza 20 maggio 2025 n. 13525, sez. lav.)

Il caso

La Corte di Appello di Bologna dichiarava insussistente l'obbligazione contributiva contestata dall'Inps in un verbale di accertamento emesso nei confronti di una società che aveva corrisposto l'anticipazione del t.f.r mensilmente in busta paga ai propri lavoratori, senza alcuna specifica causale, nel periodo ottobre 2013-febbraio 2015, sulla base di un accordo contenuto nel contratto di lavoro.
Secondo la Corte tale anticipazione era legittima, potendo l'autonomia negoziale privata pattuire un regime dell'anticipazione del t.f.r. più favorevole per le parti rispetto a quello legale.
Avverso la sentenza l'Inps ha proposto ricorso, lamentando, tra i motivi, che l'anticipazione non potesse essere ammessa mensilmente e che le anticipazioni mensili dovessero, quindi, considerarsi somme erogate a titolo retributivo, soggette ad obbligazione contributiva.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello nel caso in esame, è da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del t.f.r., ai sensi dell'art. 2120, ult. co., c.c., possano concretarsi in una anticipazione mensile non sostenuta da alcuna specifica causale.
A riguardo il Collegio ha precisato che lo schema legale dell'anticipazione del t.f.r. è improntato su alcuni presupposti:
- necessità di causali tipiche per l'anticipazione;
- regola dell'una tantum, per cui l'anticipazione è possibile una sola volta;
- importo massimo di anticipazione (70%);
- tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio) del lavoratore;
- tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno; 4% del totale dei dipendenti).
Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno chiarito che le condizioni di maggior favore cui si riferisce l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati ai presupposti dell'anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell'anticipazione e, correlativamente, del t.f.r.
Di contro, l'anticipazione del t.f.r. operata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga viene, appunto, a snaturare la funzione dell'anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il t.f.r. deve essere accantonato mensilmente. Tale anticipazione mensile, peraltro senza causale, contrasta irrimediabilmente con l'accantonamento mensile del t.f.r. e fa sì che l'anticipazione si ponga quale sistema pattizio capace di contrastare, e svuotare, il meccanismo di funzionamento legale del t.f.r.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

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