giovedì, 22 maggio 2025 | 15:07

Lavoratori part-time in aspettativa: accredito della contribuzione figurativa

Forniti chiarimenti sull'accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori subordinati titolari di un contratto part-time in aspettativa sindacale o politica (INPS - messaggio 21 maggio 2025 n. 1606)

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Lavoratori part-time in aspettativa: accredito della contribuzione figurativa

Forniti chiarimenti sull'accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori subordinati titolari di un contratto part-time in aspettativa sindacale o politica (INPS - messaggio 21 maggio 2025 n. 1606)

Con il messaggio n. 55 del 2008 l'Inps aveva fornito disposizioni circa la possibilità di effettuare l'accredito della contribuzione figurativa nei confronti di un lavoratore che durante i periodi di aspettativa risultasse essere iscritto presso più forme di previdenza, precisando che: "l'accredito figurativo nella predetta assicurazione IVS non risulta escluso dalla contemporanea iscrizione del lavoratore ad altre forme di previdenza esclusive sostitutive o esonerative, ovvero alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 335/95, per attività diverse esercitate al momento del collocamento in aspettativa".

Inoltre, l'Istituto nello stesso messaggio ha precisato che i dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della L n. 300 del 1970, nei confronti dei quali è determinante "verificare l'assenza di qualsiasi attività lavorativa espletata contestualmente per conto di qualsiasi datore di lavoro [...] non hanno titolo all'accredito figurativo ai sensi della citata legge 300/70 se esplicano una qualsiasi attività di lavoro compresa una attività di collaborazione coordinata e continuativa che comporta l'iscrizione alla gestione separata".

Al riguardo si è pronunciata la Corte di Cassazione, secondo il cui orientamento sussiste la compatibilità tra l'assunzione di una carica elettiva nell'ambito di un'Associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l'Associazione medesima e l'eletto per lo svolgimento di specifiche mansioni affidate al soggetto stesso (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 3 ottobre 2016, n. 19695).

Conseguentemente, al fine di non creare delle ingiuste penalizzazioni delle posizioni previdenziali dei lavoratori part-time che svolgano attività sindacale, è sorta la necessità di fornire un'interpretazione evolutiva di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 della L n. 300 del 1970.


Tanto premesso, l'Inps ha chiarito che, a prescindere dalla Gestione pensionistica di iscrizione e ai fini della trattazione delle istanze non ancora definite alla data di pubblicazione del presente messaggio, è ammesso, nel rispetto della durata massima dell'orario di lavoro e in misura del pro-quota, l'accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time da cui si è in aspettativa sindacale o politica e l'accredito della contribuzione obbligatoria dell'attività part- time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato o un partito politico), a condizione dell'assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa.

Pertanto, le indicazioni fornite con il messaggio n. 55 del 2008 restano valide esclusivamente per i lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della cit. L n. 300/1970, qualora espletino al contempo un'attività lavorativa per conto di qualsiasi datore di lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica.


di Francesca Esposito

Fonte normativa

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