giovedì, 22 maggio 2025 | 17:29

Contratto di soccida: chiarimenti gestione contributiva

L'Inps fornisce chiarimenti in merito all'inquadramento previdenziale, delle attività zootecniche svolte attraverso contratti di soccida (Inps - circolare 21 maggio 2025 n. 94)

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Contratto di soccida: chiarimenti gestione contributiva

L'Inps fornisce chiarimenti in merito all'inquadramento previdenziale, delle attività zootecniche svolte attraverso contratti di soccida (Inps - circolare 21 maggio 2025 n. 94)

La soccida è uno strumento negoziale in uso nel settore agricolo per l'esercizio in comune delle attività zootecniche.

In particolare, il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

L’incremento della consistenza degli animali, ovvero l’accrescimento realizzato alla fine del ciclo di allevamento, si divide tra le parti (come per i prodotti, gli utili e le spese) secondo le proporzioni stabilite dalla convenzione o dagli usi.

La soccida è, quindi, un contratto associativo nel quale il soggetto che dispone di capitali (il soccidante) si accorda con il soggetto che dispone invece delle competenze tecniche e delle strutture produttive, in particolare di impianti di allevamento, di attrezzature e di forza lavoro (il soccidario), al fine della produzione del bestiame e dei suoi derivati.

Tale schema contrattuale ha avuto notevole diffusione nei rapporti di approvvigionamento tra gli allevatori e gli imprenditori non agricoli che svolgono a valle attività industriali o commerciali i quali, in veste di soccidanti, non forniscono all’allevatore-soccidario solo gli animali da allevare, ma anche i mangimi e tutti i servizi necessari affinché il prodotto finale corrisponda agli standard previsti dall’industria per la successiva macellazione, trasformazione e vendita al dettaglio delle carni tramite i canali della grande distribuzione organizzata.

Ciò ha determinato un'attenzione particolare da parte delle autorità in merito al riconoscimento della natura agricola dell'attività in relazione alla valutazione del requisito di prevalenza della quota di animali propri rispetto alla quota acquistata dal mercato, atteso il regime di favore riservato alle imprese agricole sia sul piano tributario che su quello previdenziale.

Nella disciplina codicistica sono previste 3 tipologie di soccida:

- la soccida semplice, nella quale il bestiame è apportato solamente dal soccidante, senza che vi sia il trasferimento della proprietà al soccidario (art. 2171 c.c.);

- la soccida parziaria, in cui il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute, e diventa un insieme di beni in comproprietà proporzionata ai rispettivi apporti (art. 2182 c.c.);

- la soccida con conferimento di pascolo, che non ha natura di contratto associativo, bensì di contratto di scambio, in cui il soccidario apporta il bestiame e ha la direzione dell’impresa, mentre il soccidante conferisce il terreno per il pascolo (art. 2186 c.c.).

Oltre a quelli tipizzati nel codice civile, esiste una variante particolarmente diffusa nelle filiere di produzione zootecnica, cd. soccida monetizzata.

Con il contratto di soccida monetizzata, il soccidante acquisisce la totalità dell’accrescimento nel suo ciclo produttivo come materia prima da destinare al processo aziendale di trasformazione, o come merce che rivende direttamente a terzi per poi corrispondere parte del ricavato al soccidario, nella misura previamente concordata. Secondo tale schema contrattuale:

- il conferimento (all’inizio del ciclo) e il prelevamento (al termine del ciclo) degli animali non costituiscono atti traslativi della proprietà;

- la divisione dell'accrescimento è un atto dichiarativo dell'acquisto originario degli stessi, che altro non sono che una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida.

Mancando il momento della divisione dell’accrescimento, non avviene in capo al soccidario l’acquisto a titolo originario della propria quota. Pertanto, nell’ipotesi in cui sia il soccidante a vendere l'intero accrescimento non si realizza un passaggio di proprietà della quota dal soccidario al soccidante, ed essendo il soccidante il solo venditore degli animali allevati, la somma in denaro spettante al soccidario è corrisposta dal soccidante a titolo assegnazione della quota-parte del ricavato dalla vendita dell’accrescimento.

Inquadramento previdenziale dei contratti di soccida

La prassi applicativa della soccida ha determinato contenziosi in merito all'inquadramento previdenziale e in particolare sulla:

- legittimità della variazione di inquadramento (dalla Gestione contributiva agricola alla Gestione DM) conseguente alla perdita della natura agricola dell’impresa soccidante a seguito del venire meno della condizione della prevalenza dell’origine interna all’azienda dei prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività connesse;

- sussistenza delle condizioni per usufruire, da parte delle cooperative e dei relativi consorzi, che si riforniscono di bestiame da soci soccidari operanti in zone montane e svantaggiate, delle riduzioni contributive.

Il requisito della prevalenza, a cui si riconnette la natura agricola dell’impresa, o l’iscrivibilità alla gestione contributiva agricola della cooperativa o dei consorzi di cooperative, si basa sulla preponderanza dei prodotti utilizzati per le attività connesse, che devono provenire in maggiore parte dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali da parte dell’imprenditore agricolo e dei soci (nel caso delle cooperative o dei consorzi di cooperative), rispetto alla quota acquistata dal mercato. Il venire meno di tale condizione determina il conseguenziale venir meno dell'iscrivibilità alla Gestione contributiva agricola.

In particolare, qualora l’acquisizione degli animali allevati mediante soccida si risolva in un mero atto commerciale di acquisto dal mercato, anziché nell’acquisizione di materia prima derivante dall’allevamento condotto in forma associata, viene meno il requisito della prevalenza, o si determina il venire meno delle condizioni per la corretta attribuzione delle riduzioni contributive spettanti alle cooperative per i conferimenti dei soci operanti nelle zone montane e svantaggiate.

A tal fine, nel contratto di soccida semplice o parziaria si ha riguardo al concreto comportamento dei contraenti nel dare esecuzione al contratto, al fine di stabilire se l’acquisizione materiale del bestiame possa essere considerata di provenienza aziendale o acquistata dal mercato. Se nella realtà operativa le parti si conformano allo schema tipico, non si ha alcun acquisto dal mercato, in quanto sia il soccidante che il soccidario tornano rispettivamente in possesso della consistenza del bestiame inizialmente conferita, mentre l’approvvigionamento scaturito dalla divisione in natura, secondo le proporzioni concordate della produzione aggiuntiva conseguita alla conclusione del contratto di soccida (o alla fine dei cicli di allevamento ricompresi nel corso della sua durata), non rappresenta un acquisto dal mercato, in quanto derivante dall’esercizio associato dell’attività di allevamento. In tali casi non occorre effettuare alcuna valutazione circa il rispetto della condizione di prevalenza con riguardo all’acquisizione di tale produzione da parte del soccidante e del soccidario, poiché la stessa deve essere considerata realizzata nell’ambito dei rispettivi cicli aziendali di produzione.

Il medesimo principio si applica con riferimento all’attribuibilità alla cooperativa soccidante delle riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate con riferimento a quella parte di bestiame acquisita dopo la divisione dell’accrescimento effettuato in base alle proporzioni concordate nel contratto di soccida.

Nel caso della soccida monetizzata, l’acquisizione da parte del soccidante degli animali spettanti al soccidario quale quota dell’accrescimento conseguito non deve essere considerato acquisto sul mercato e quindi:

- è irrilevante al fine della valutazione della sussistenza o permanenza del requisito di prevalenza;

- non fa venire meno l’attribuibilità alla cooperativa delle riduzioni per zone montane e svantaggiate con riferimento alla parte del bestiame che non è stato oggetto di successiva rivendita.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Inps - circolare 21 maggio 2025 n. 94

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