giovedì, 22 maggio 2025 | 09:48

Retribuzione per ferie: chiarimenti su nozione e quantificazione

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie ha natura retributiva e non risarcitoria e la sua determinazione, in assenza di apposite previsioni di fonte legale, è rimessa alla contrattazione collettiva (Cassazione - ordinanza 16 maggio 2025 n. 13042, sez. lav.)

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Retribuzione per ferie: chiarimenti su nozione e quantificazione

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie ha natura retributiva e non risarcitoria e la sua determinazione, in assenza di apposite previsioni di fonte legale, è rimessa alla contrattazione collettiva (Cassazione - ordinanza 16 maggio 2025 n. 13042, sez. lav.)

Il caso

Alcuni lavoratori agivano nei confronti della società datrice di lavoro, deducendo che la retribuzione corrisposta per le giornate di ferie fosse inferiore al dovuto, in quanto erano stati illegittimamente esclusi dalla base di calcolo emolumenti retributivi fissi, corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione svolta e, precisamente, le voci denominate "indennità perequativa" e "indennità compensativa" di cui all'accordo regionale, trasfuso nell'accordo aziendale. I lavoratori, in particolare, ricorrevano per ottenere la declaratoria di nullità di qualsiasi clausola contrattuale volta ad escludere le predette voci dalla base di computo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
La Corte d'Appello, confermando la sentenza di primo grado, rigettava le domande dei lavoratori, sul presupposto che le indennità perequativa e compensativa fossero espressamente poste dall'accordo aziendale in correlazione con la presenza fisica ed effettiva in servizio e non fossero quindi legate allo svolgimento di una determinata prestazione lavorativa.
Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto fondate le doglianze dei lavoratori, evidenziando che, secondo quanto previsto dall’accordo aziendale nel caso di specie, la misura delle indennità in questione era prevista come fissa ed unica per ogni categoria professionale; si trattava, dunque, di voci logicamente svincolate dall'effettiva presenza in servizio.
Il Collegio ha, inoltre, sul punto ricordato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare il potenziale effetto dissuasivo, ossia che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo. 
I giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che la determinazione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, in assenza di apposite previsioni di fonte legale, è rimessa alla contrattazione collettiva, che ben può escludere alcune voci ed includerne altre.
Tanto premesso, la Cassazione ha, infine, ribadito che la nozione eurounitaria di "retribuzione feriale" postula tre accertamenti, l'uno successivo all'altro e ciascuno condizionato dall'esito positivo del precedente:
a) l'emolumento deve avere natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese;
b) l'emolumento di natura retributiva deve porsi in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e/o deve essere correlato allo status personale e professionale del lavoratore;
c) il mancato riconoscimento dell'emolumento deve produrre un effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente, da accertare con riguardo alla retribuzione mensile (e non annuale).

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

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