giovedì, 22 maggio 2025 | 10:07

INAIL: istruzioni sul calcolo dei premi ordinari

Fornite istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2025 (INAIL - circolare 20 maggio 2025 n. 29)

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INAIL: istruzioni sul calcolo dei premi ordinari

Fornite istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2025 (INAIL - circolare 20 maggio 2025 n. 29)


RETRIBUZIONE EFFETTIVA - MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori è costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e art. 29 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Ai fini del calcolo del premio, detta retribuzione non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalla legge. In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto, mensilmente:

a. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale;

b. dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat – minimale di retribuzione giornaliera.

Allo scopo, la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire, ottenendo così la retribuzione contrattuale media giornaliera. Si deve, quindi, scegliere l’importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale come sopra calcolato e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera, di conseguenza:

- se è più elevato l’importo contrattuale rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve confermare, se superiore, la retribuzione effettiva del mese considerato;

- se, invece, è più elevato l’importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest’ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire e all’importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.

Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima ai fini del calcolo del premio assicurativo è quello di scegliere l’importo più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera.

La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo. La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera di seguito riportato.

I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat. Detti limiti minimi di retribuzione giornaliera devono essere adeguati, ove inferiori, al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e aggiornato in base all’indice Istat.

Per l’anno 2025, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’Istat, è stata pari a 0,8 %. Ne consegue che per il 2025 il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a euro 57,32, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2025 di euro 603,40 mensili.

Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria. Ne deriva che, le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 57,32.

Nella seguente tabella è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2025:

Anno 2025

Euro

Limite minimo

giornaliero

per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti

57,32

mensile (x26)

1.490,32

Il minimale di euro 57,32 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita (uguale a euro 67,53), poiché l’uno prescinde dall’altro. Nell’ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest’ultimo – laddove assunto come retribuzione convenzionale – deve essere adeguato al limite minimo contributivo.

RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL’ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO

Operai agricoli

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per gli operai agricoli è aggiornato solo in base all’indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale. Per l’anno 2025 il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:

Anno 2025

Euro

Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli

50,99

Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali

Si tratta dei trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.). La base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.

Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana

La base imponibile è costituita dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale. Il valore dell’assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro. Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici e i periodi di riferimento.

Indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente

Su dette indennità i contributi sono versati sul loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

La misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro in attesa della chiamata, è pari al 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

L’imponibile convenzionale è, per talune categorie di lavoratori, l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge. Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all’indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore. L’importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest’ultimo se risulta essere inferiore.

Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite. Il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio - se non è previsto un imponibile mensile - deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili e annuali, rispettivamente pari a 25 e 300.

Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento è pari, per l’anno 2025, a euro 31,85. Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera. Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2025

I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono i seguenti:

Anno 2025

Euro

Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali

retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera

57,32

retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera

31,85

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE

Lavoratori con contratto part time

La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo. La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:

- si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);

- l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

Se, quindi, l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2025 risulta determinata come segue:

Anno 2025

Orario normale

Euro

Retribuzione oraria minimale

40 ore settimanali

57,32 x 6 : 40 = 8,60

La retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l’importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, a esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.

Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili:

- le ore di effettiva presenza;

- le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto (per esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.).

Il suddetto criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai lavoratori dell’area dirigenziale, per i quali vale un diverso criterio orario.

Lavoratori dell’area dirigenziale

La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. Si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi. Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Dal 1° luglio 2024, l’imponibile orario (euro 125,41 : 8), giornaliero (euro 37.623,30 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2024

Euro

Retribuzione convenzionale

oraria

15,68

giornaliera

125,41*

mensile

3.135,28

* per arrotondamento del valore di euro 125,411

Pesca marittima

Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima disciplinati dalla L. 26 luglio 1984 n. 413, l’imponibile è stabilito sulla base dei salari minimi garantiti ed è determinato dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Dette tabelle riportano gli importi delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo del premio assicurativo dovuto per gli equipaggi delle navi da pesca che esercitano, rispettivamente, la pesca costiera locale, la pesca costiera ravvicinata, la pesca mediterranea o di altura e la pesca oltre gli stretti o oceanica.

Attualmente, le tabelle delle retribuzioni convenzionali allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che costituiscono base di calcolo sia per i premi che per le prestazioni economiche dell’Istituto, sono quelle allegate al verbale di rinnovo, sottoscritto il 23 settembre 2022, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima in vigore dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.

Per i lavoratori in argomento, la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 30 la retribuzione mensile sopra riportata.

Lavoratori autonomi – Riders

Dal 1° febbraio 2020, sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

Ai fini del calcolo del premio si assume come retribuzione imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.

Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere. Tale retribuzione convenzionale giornaliera non è frazionabile in relazione al numero delle ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

Per il 2025, l’imponibile giornaliero corrisponde a 57,32 Euro.

Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, pari, per l’anno 2025 a euro 31,85. Detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, è adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive che è pari, per l’anno 2025, a euro 57,32.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DM

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale

Tali retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l’anno 2025, con decreto interministeriale 16 gennaio 2025. Le retribuzioni in argomento sono riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata. Le stesse si applicano anche alle qualifiche dell’area dirigenziale.

Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

Le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita sono:

-detenuti e internati;

-allievi dei corsi di istruzione professionale;

- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e in attività ai fini di pubblica utilità;

- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

-giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari.

Dal 1° luglio 2024, l’imponibile giornaliero (euro 20.258,70:300) e mensile (x 25 ovvero euro 20.258,70:12) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2024

Euro

Retribuzione convenzionale

Giornaliera

67,53*

Mensile

1.688,23

*per arrotondamento del valore di euro 67,529

Familiari partecipanti all’impresa familiare

Per detti soggetti è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art. 116 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Dal 1° luglio 2024, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2024

Euro

Retribuzione convenzionale

giornaliera

67,80*

mensile

1.695,10

*per arrotondamento del valore di euro 67,8038

Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali

Per i soggetti che svolgono attività di facchinaggio nelle aree portuali è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno. Detta retribuzione è da variare a norma dell’art. 116 del decreto del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

Dal 1° luglio 2024, l’imponibile mensile (euro 125,87x12) corrisponde al seguente importo:

dal 1° luglio 2024

Euro

Retribuzione convenzionale mensile

(retr. conv. giornaliera x 12 giorni mensili)

1.510,44

(125,87x 12)

Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi

La retribuzione convenzionale giornaliera dovuta per i lavoratori in argomento va distinta secondo quanto segue:

- lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto. Per l’anno 2025, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2025

Euro

Retribuzione convenzionale

giornaliera

57,32

mensile

1.433,00

- lavoratori soci di cooperative anche di fatto. Per il 2025, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2024

Euro

Retribuzione convenzionale

giornaliera

31,85

mensile

796,00

RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi. Dal 1° luglio 2024, l’imponibile giornaliero (euro 20.258,70:300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2024

Euro

Retribuzione di ragguaglio

giornaliera

67,53*

mensile

1.688,23

*per arrotondamento del valore di euro 67,529

LAVORATORI PARASUBORDINATI

Dal 1° luglio 2024, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (euro 20.258,70:12; euro 37.623,30:12) corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2024

Euro

Minimo e massimo mensile

1.688,23 - 3.135,28

LAVORATORI SUBORDINATI SPORTIVI

Dal 1° luglio 2024, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2024

Euro

Minimo e massimo annuale

20.258,70 – 37.623,30

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO AUTONOMI

Per l’anno 2025, detto limite minimo di retribuzione giornaliera è pari ad euro 57,32.

L’assicurazione era già operante prima del 1° gennaio 2022, in presenza dei requisiti oggettivi, per i lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa per i quali va applicato rispettivamente l’imponibile previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti e quello previsto per i lavoratori parasubordinati.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

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