Lavoro sportivo: istruttori e personale amministrativo senza obbligo assicurativo
L'INAIL fornisce chiarimenti riguardo all'obbligo assicurativo degli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dei soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa (INAIL - Circolare 20 maggio 2025 n. 31)
Lavoro sportivo: istruttori e personale amministrativo senza obbligo assicurativo
L'INAIL fornisce chiarimenti riguardo all'obbligo assicurativo degli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dei soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa (INAIL - Circolare 20 maggio 2025 n. 31)
Il rapporto di lavoro sportivo è regolato da una normativa speciale (DLgs 28 febbraio 2021, n. 36) che, in quanto tale, per gli aspetti espressamente disciplinati prevale sulla normativa generale sui rapporti di lavoro nell'impresa.
Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla norma speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
Riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la normativa speciale per i lavoratori sportivi tutela esclusivamente i lavoratori subordinati del settore professionistico o dilettantistico, che svolgono attività sportiva in favore dei soggetti dell'ordinamento sportivo di cui al titolo II del citato decreto legislativo (art. 34, co. 1 e 2, DLgs 28 febbraio 2021, n. 36).
Considerato l'obbligo assicurativo previsto per i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale o non manuale (art. 4, co. 1, n. 7, DPR 30 giugno 1965, n. 1124), si è posta la questione se possa ritenersi sussistente l'obbligo assicurativo presso l'Inail degli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dei soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell'interesse dell'associazione o della società, l'attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa.
L'INAIL ha chiarito che la norma speciale prevale sulla normativa generale in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Pertanto, il socio di un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di una Società Sportiva Dilettantistica che esercita l'attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara è assicurato all'Inail solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo sufficiente ai fini della tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale.
Associati di ASD e Soci di SSD istruttori sportivi
Stante la specifica previsione contenuta all'articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, agli associati di ASD e ai soci delle SSD che svolgano, nell'interesse dell'associazione o della società, l'attività di istruttore sportivo non può applicarsi la disciplina generale dell'obbligo assicurativo dei soci stabilita dall'articolo 4, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Ammettere la tutela assicurativa per i lavoratori suindicati equivarrebbe, infatti, a estendere la tutela Inail in via interpretativa a soggetti che il legislatore non ha indicato espressamente nella normativa speciale (art. 34, co. 1 e 2, DLgs 28 febbraio 2021, n. 36); infatti, il rapporto associativo o sociale non è previsto dal citato articolo 34.
Secondo l'orientamento affermato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione - sentenza 21 novembre 2019 n. 30428) nel sistema assicurativo gestito dall’INAIL non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele e piuttosto devono ritenersi persistenti, all'interno del sistema antinfortunistico e di assicurazione per le malattie professionali, limiti oggettivi e soggettivi sia rispetto alle "attività protette" che alle "persone assicurate, essendo rimessa al legislatore la valutazione di prevedere l'obbligo assicurativo nei confronti di nuove categorie di lavoratori in funzione delle situazioni ritenute meritevoli di tutela.
Attività di carattere amministrativo- gestionale
Secondo la disciplina del lavoro sportivo (art. 37, co. 1, DLgs 28 febbraio 2021, n. 36) l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile; non rientrano nella fattispecie coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Dal 1° luglio 2023 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP (art. 37, co. 2, DLgs 28 febbraio 2021, n. 36).
Prima della riforma, l'obbligo assicurativo Inail era escluso in quanto i compensi dei collaboratori in questione rientravano tra i "redditi diversi" ai sensi del previgente articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non tra i "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del medesimo decreto, a cui fa riferimento l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ai fini dell'assicurazione dei lavoratori parasubordinati.
In assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c.), avente a oggetto l'attività amministrativo-gestionale, deve escludersi l'obbligo assicurativo Inail dell'associato di una ASD e del socio di una SSD che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell'interesse dell'associazione o della società.
La normativa speciale del lavoro sportivo, infatti, prevale su quella generale in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei rapporti di lavoro nell'impresa; in assenza di una esplicita previsione legislativa, ai fini assicurativi gli associati di ASD e i soci di SSD non sono assimilabili ai soci di società, per i quali è previsto l'obbligo assicurativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, n. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Ai fini della tutela Inail non è sufficiente il solo vincolo associativo o sociale, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oltre, naturalmente, al requisito oggettivo, consistente nello svolgimento di un'attività protetta ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
di Ciro Banco
Fonte Normativa