mercoledì, 21 maggio 2025 | 11:54

IVA: rimborso del personale in regime di codatorialità

Con la risposta del 19 maggio 2025 n. 136, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento IVA del rimborso del costo del personale in regime di codatorialità

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IVA: rimborso del personale in regime di codatorialità

Con la risposta del 19 maggio 2025 n. 136, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento IVA del rimborso del costo del personale in regime di codatorialità

L'Agenzia delle entrate sottolinea innanzitutto che nel nostro ordinamento non è rinvenibile una definizione di codatorialità.

A questa lacuna ha sopperito la Corte di Cassazione che in numerose sentenze individua la codatorialità in quella situazione di fatto che si viene a creare all'interno dei gruppi societari quando, a prescindere dal tipo di contratto utilizzato, un lavoratore dipendente presta la propria attività lavorativa a favore di due o più datori di lavoro, titolari di due distinte imprese, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto.

Quella delineata dalla Corte di Cassazione è la c.d. codatorialità atipica, di elaborazione giurisprudenziale e riscontrabile nei gruppi di imprese, a cui si contrappone la c.d. codatorialità tipica, prevista invece dal legislatore nello specifico ambito delle reti di imprese e che trova espressione nell'art. 30, co. 4-ter, DLgs 10 settembre 2003, n. 276. Tale disposizione si pone come norma speciale che ammette l'utilizzo della codatorialità nelle reti di imprese, alle condizioni ivi previste, tra le quali non figurano gli elementi "costitutivi" individuati dalla Corte di Cassazione, riscontabili nei gruppi societari e rispetto ai quali le reti di impresa sono altra cosa. A tal proposito, nei gruppi societari l'interdipendenza delle diverse imprese si realizza tramite l'attività di direzione e coordinamento, realizzata da una di esse (in genere la controllante di ultimo livello) nei confronti delle altre, mentre nelle reti di impresa è realizzata mediante l'attuazione del programma comune di rete, che presuppone un obiettivo comune alle associate.

La norma in commento consente inoltre alle reti di imprese di utilizzare anche l'istituto del distacco di personale, nell'ambito del quale il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, rimanendo responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il lavoratore, dunque, è coinvolto nell'ambito di un rapporto bilaterale tra impresa distaccante, che resta datore di lavoro, e impresa distaccataria. La codatorialità comporta invece il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete in veste di datore di lavoro al fine di soddisfare un interesse non di una singola impresa bensì della rete, rappresentato dal programma comune alla cui realizzazione provvedono in modo stabile tutte le imprese retiste con i rispettivi dipendenti.

Sebbene quindi per l'adempimento degli obblighi comunicativi, previdenziale e assicurativi sono in genere individuate una o due imprese retiste referenti, nel rapporto di lavoro in codatorialità tutte le imprese co-datrici sono responsabili in solido degli obblighi, con ogni facoltà di regresso nei confronti degli altri per il pagamento della parte del costo del personale di loro competenza anticipata da uno di essi al lavoratore.

Nella codatorialità non sono rinvenibili quegli elementi che hanno portato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza 11 marzo 2020, C-94/2019, a pronunciarsi per la rilevanza ai fini IVA del distacco di personale. Non è in particolare rinvenibile il requisito della sinallagmaticità.

Per i giudici unionali il distacco di personale rileva ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale le due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa. Se dovesse essere dimostrato che il pagamento da parte della distaccataria degli importi che le sono stati fatturati dalla società distaccante, costituiva una condizione necessaria affinchè quest'ultima distaccasse il dirigente, e che tali importi sono stati pagati solo come corrispettivo del distacco, si dovrebbe concludere per l'esistenza di un nesso diretto tra le due prestazioni. A tal fine, è irrilevante l'importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione. Infatti, una simile circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto.

Nella codatorialità non è rinvenibile un simile nesso sinallagmatico in quanto le imprese che accettano le regole di ingaggio fissate nel contratto di rete assumono ciascuna il ruolo di datore di lavoro, direttamente responsabile per la quota di propria competenza del pagamento dello stipendio al lavoratore e pertanto si può parlare di rimborso solo in termini di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall'impresa referente.

Infine, il rimborso ha la funzione di imputare a ciascuna impresa retista il costo del personale dipendente in proporzione all'effettivo contributo che ha ricevuto da ogni lavoratore. In conformità, dunque, a quanto chiarito nella circolare 16 maggio 2025, n. 5/E, si tratta di una mera movimentazione di denaro, non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a), DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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