Misure concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente: i chiarimenti del Fisco
Nella circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate sono tra l'altro illustrate le modifiche apportate dal decreto delegato recante la revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente
Misure concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente: i chiarimenti del Fisco
Nella circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate sono tra l'altro illustrate le modifiche apportate dal decreto delegato recante la revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente
L’art. 3 del decreto delegato (Dlgs 13 dicembre 2024 n. 192) opera una revisione e una semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito previste dagli art. 10, co. 1, lettera e-ter), e 51, co. 2, lettere a) e f quater), co. 3 e co. 5, del TUIR. Le disposizioni in esame si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando il principio di cassa allargato.
L’art. 3, co. 1, lett. a), del decreto delegato ha modificato l’art. 10, co. 1, lett. e-ter), del TUIR, in materia di deducibilità ai fini IRPEF dei contributi di assistenza sanitaria versati a fondi integrativi del SSN per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. La successiva lett. b), numero 1.1) , ha modificato l’art. 51, co. 2, lett. a), secondo periodo , del TUIR, che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
Le citate norme del TUIR sono state adeguate al criterio della salvaguardia della finalità dell’assistenza sanitaria, nonché al più ampio principio generale della solidarietà sociale, mediante l’inserimento nel testo normativo, ad opera delle due norme in commento, della precisazione che i fondi, gli enti o le casse verso cui sono effettuati i versamenti debbano essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi (decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008), che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
A seguito del citato intervento normativo, la deducibilità dei contributi versati a fondi integrativi del SSN e la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi (art.51 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81) o di regolamento aziendale, è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:
- l’iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi sopra menzionata;
- la conformità dell’operato dell’ente, della cassa o del fondo al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
Con riferimento alla deducibilità ai fini IRPEF dei contributi di assistenza sanitaria versati a fondi integrativi del SSN di cui all’art. 10, co. 1, lett. e-ter), del TUIR, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate all’art. 12 del TUIR da parte della legge di bilancio 2025, le disposizioni in commento si applicano al coniuge, non effettivamente e legalmente separato, ai figli (qualunque sia la loro età) e agli ascendenti conviventi (genitori e nonni) del lavoratore, che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 12. Analogamente, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’art. 51, co. 2, lett. a), del TUIR, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, versati in favore dei predetti familiari del lavoratore dipendente, ancorché non siano fiscalmente a carico dello stesso.
L’art. 3, co. 1, lett. b), numero 1.2), del decreto delegato ha apportato modifiche all’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
In particolare, la disposizione in commento ha previsto una modifica dell’attuale regime di non concorrenza, sotto il profilo soggettivo, estendendolo ai familiari indicati all’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo 12, vale a dire i familiari fiscalmente a carico.
Come evidenziato al paragrafo 1.3, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 12 del TUIR da parte della legge di bilancio 2025, la disposizione in commento si applica al coniuge, non effettivamente e legalmente separato, ai figli (qualunque sia la loro età) e agli ascendenti conviventi (genitori e nonni) del lavoratore, che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 12.
In un’ottica di semplificazione e razionalizzazione delle somme e dei valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, l’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto delegato ha sostituito il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR.
Il primo periodo del citato comma 3 richiama espressamente l’articolo 9 del TUIR, identificando il criterio del valore normale quale criterio generale di determinazione dei valori ceduti dal datore di lavoro al dipendente in costanza del rapporto di lavoro.
Con particolare riferimento ai beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, il secondo periodo del menzionato comma 3, nella previgente formulazione, indicava quale specifico criterio di individuazione del valore da assegnare ai suddetti beni o servizi il prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Tale criterio nel tempo è divenuto inidoneo a regolare fattispecie sempre più diverse ed eterogenee tra loro, in un mercato dei beni e servizi in costante evoluzione.
Con l’intervento normativo è stato modificato il criterio di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, stabilendo che il suddetto valore sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
In sintesi, in materia di beni e servizi prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti sono previsti unicamente due criteri di determinazione del valore del fringe benefit, in ordine graduato tra loro, vale a dire il prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, il costo sostenuto per la sua produzione.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
Approfondimento
Rassegna Stampa
- iQnotizie - Misure concernenti l’IRPEF: i chiarimenti del Fisco, del 16 maggio 2025, di Daniela Nannola
- IQnotizie - IRPEF e tassazione dei redditi di lavoro dipendente: istruzioni operative, del 16 maggio 2025, di Daniela Nannola