Appalti: la clausola sociale non si applica in caso di impossibilità sopravvenuta
L’ attivazione della clausola sociale presuppone una situazione di fatto effettiva di cambio di appalto per subentro, e non una ipotesi di mero potenziale realizzo. Pertanto tale clausola non trova applicazione nel caso di impossibilità sopravvenuta dell'appalto (Cassazione - sentenza 07 maggio 2025 n. 11989, sez. lav.)
Appalti: la clausola sociale non si applica in caso di impossibilità sopravvenuta
L’ attivazione della clausola sociale presuppone una situazione di fatto effettiva di cambio di appalto per subentro, e non una ipotesi di mero potenziale realizzo. Pertanto tale clausola non trova applicazione nel caso di impossibilità sopravvenuta dell'appalto (Cassazione - sentenza 07 maggio 2025 n. 11989, sez. lav.)
La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da una società operante nel catering aeroportuale inflight nei confronti della società subentrata nell'appalto affidato da una compagnia aerea, in ragione dell'inadempimento alla clausola sociale del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo (che imponeva l'assunzione di 17,10 unità lavorative).
In particolare, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato l'appalto, la Corte territoriale riteneva che il subentro nell'appalto previsto non avesse avuto concreta esecuzione per factum principis imprevedibile, derivante dal divieto dei voli per la pandemia COVID-19.
Avverso tale sentenza la società di catering ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la clausola sociale prescindesse dalla possibilità di esecuzione della commessa e dall'effettiva prosecuzione dell'attività appaltata.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze della società, rilevando che, nel caso sottoposto ad esame, Il passaggio dell'appalto era previsto per un periodo nel quale era già intervenuto, in ragione dell'epidemia da COVID 19, il divieto dei voli anche intercontinentali.
La sentenza impugnata aveva, dunque, correttamente fatto riferimento, da un lato, alla mancata esecuzione dell'appalto alla data stabilita per il subentro e, dall'altro lato, all'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'appalto nel momento in cui esso avrebbe dovuto concretamente operare.
In tale contesto, essendovi un'impossibilità sopravvenuta dell'appalto, non poteva operare alcuna clausola sociale, posto che la stessa presuppone che il nuovo gestore sia posto in condizione di esercitare concretamente l'attività oggetto di appalto mentre, come rilevato correttamente dai giudici di merito, venendo meno detto presupposto, viene meno anche la ragione giudico-economica dell'acquisizione del personale precedentemente adibito nell'appalto.
Sul punto il Collegio ha chiarito che la fattispecie che può dar luogo all'attivazione della clausola sociale presuppone una situazione di fatto effettiva di cambio di appalto per subentro, e non una ipotesi di mero potenziale realizzo.
Da tanto discendeva la correttezza dell'interpretazione seguita dalla Corte territoriale, secondo la quale il perimetro della stabilità occupazionale previsto dalla clausola sociale riguarda le sole ipotesi in cui al cambio di commessa si accompagna l'effettivo inizio della prestazione oggetto della commessa medesima da parte del gestore subentrante; di contro l’operatività della clausola sociale è esclusa qualora il subentro non si verifichi, come nel caso di specie, per cause di forza maggiore.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa