lunedì, 19 maggio 2025 | 13:35

Prestito e distacco di personale: il trattamento IVA alla luce del Decreto Salva-infrazioni

Con la Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti interpretativi in merito all’art. 16-ter, DL 16 settembre 2024, n. 131, il cosiddetto “Decreto Salva-infrazioni”, che ha novellato la disciplina IVA applicabile al prestito o distacco di personale tra soggetti passivi d’imposta

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Prestito e distacco di personale: il trattamento IVA alla luce del Decreto Salva-infrazioni

Con la Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti interpretativi in merito all’art. 16-ter, DL 16 settembre 2024, n. 131, il cosiddetto “Decreto Salva-infrazioni”, che ha novellato la disciplina IVA applicabile al prestito o distacco di personale tra soggetti passivi d’imposta

Premessa

La circolare nasce per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 11 marzo 2020 (causa C-94/19), che ha messo in discussione la normativa italiana, all’epoca contenuta nell’art. 8, co. 35, L 11 marzo 1988, n. 67 (c.d. “legge finanziaria 1988”). Tale norma prevedeva la non imponibilità IVA per i distacchi di personale dietro semplice rimborso dei costi. La Corte ha ritenuto tale esclusione non conforme alla direttiva 2006/112/CE, richiedendo una modifica dell’ordinamento interno per assicurare il rispetto del principio di neutralità fiscale.

Con l’art. 16-ter, DL n. 131/2024 si abroga la norma nazionale e si chiarisce che anche in presenza di un mero rimborso, il distacco è soggetto a IVA se ricorrono i presupposti generali. La circolare mira quindi a fornire istruzioni operative univoche a uffici e contribuenti.

Trattamento IVA delle operazioni di distacco o prestito di personale

La Corte di Giustizia UE ha affermato che esiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo percepito, anche se si tratta solo del rimborso dei costi sostenuti. Questo significa che non è necessario un margine di guadagno per qualificare la prestazione come "onerosa" ai fini IVA.

I requisiti per l’applicazione dell’IVA sono i seguenti:

- soggettivo: il prestatore (distaccante) deve essere un soggetto passivo IVA. Anche gli enti non commerciali lo sono se l’operazione rientra in attività d’impresa;

- oggettivo: è necessaria una controprestazione, cioè un pagamento connesso direttamente alla prestazione resa (sinallagma contrattuale);

- territoriale: la prestazione si considera effettuata in Italia secondo le regole dell’art. 7-ter, DPR n. 6338/1972, ma con deroghe per i distacchi verso soggetti non passivi extra-UE (esclusi da IVA).

Circa l'impatto sugli enti non commerciali, se il distacco rientra nell’attività commerciale dell’ente, è imponibile IVA. Se invece si tratta di attività istituzionale non organizzata in forma d’impresa, resta fuori campo IVA.

Casi pratici

La circolare propone esempi concreti per chiarire i casi imponibili e quelli esclusi, sono:

- imponibili i distacchi tra società con corrispettivo, anche forfettario;

- esclusi i distacchi tra articolazioni territoriali di un’associazione senza attività commerciale;

- esclusi i distacchi da ente non commerciale a impresa, senza attività economica organizzata.


Decorrenza delle novità

Le modifiche si applicano ai contratti di distacco stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. Sono inclusi i rinnovi taciti o espressi, anche se relativi a contratti originari precedenti.

Il legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia: non saranno contestati i comportamenti tenuti prima del 1° gennaio 2025 se coerenti:

- con la sentenza della Corte di Giustizia UE (distacco con IVA anche in caso di solo rimborso);

- con l’art. 8, co. 35, L n. 67/1988 (esclusione da IVA).

Non si applica la salvaguardia se vi è stato già un accertamento definitivo.


Altre forme di messa a disposizione del personale

La circolare affronta due istituti distinti dal classico distacco: la codatorialità e l'avvalimento di personale

Codatorialità

Rilevante in ambito di contratti di rete, consente alle imprese aderenti di co-gestire il personale. Gli obblighi retributivi e previdenziali sono solidali, ma la ripartizione dei costi tra le imprese non costituisce prestazione di servizi ai fini IVA, a condizione che vi sia un mero riaddebito senza mark-up.

È quindi un’operazione esclusa da IVA, perché manca la natura onerosa della prestazione: si tratta di una ripartizione interna di costi tra “co-datori di lavoro”.

Avvalimento di personale

Disciplinato dall’art. 104, co. 1, del Codice dei contratti pubblici, consiste nell’impegno dell’impresa ausiliaria a mettere a disposizione risorse, anche umane, per un concorrente in una gara pubblica.

È imponibile IVA se vi è un corrispettivo, anche se pari al solo rimborso. È escluso da IVA solo se gratuito. Si applicano gli stessi criteri del distacco per soggettività e territorialità.

Anche l’avvalimento tra pubbliche amministrazioni può essere rilevante ai fini IVA, se vi è corrispettività. In presenza di erogazioni pubbliche, occorre distinguere se si tratti di contributi (non soggetti) o corrispettivi (soggetti), secondo i criteri della circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

di Anna Russo

Fonte normativa