lunedì, 19 maggio 2025 | 12:32

Commercialisti: compatibilità con l'incarico di istruttore direttivo contabile

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha affrontato nuovamente il tema dell'incompatibilità (CNDCEC - P.O. 16 maggio 2025 nn. 24, 8)

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Commercialisti: compatibilità con l'incarico di istruttore direttivo contabile

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha affrontato nuovamente il tema dell'incompatibilità (CNDCEC - P.O. 16 maggio 2025 nn. 24, 8)

Compatibilità tra incarico di istruttore direttivo contabile presso un Comune e l'esercizio della professione di dottore commercialista

Con il primo quesito, l'Ordine scrivente chiede se l'incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione, aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato di un Comune, conferito dal Sindaco mediante contratto di lavoro dipendente, di durata a tempo determinato non superiore al mandato elettorale, abbia o meno natura di pubblico impiego e quindi se soggiaccia alle regole sulla incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista, e se ad esso si applichino le eccezioni previste dall'art. 1, co. 56, L 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso l'incarico sia svolto con contratto part-time non superiore al 50%.

In tema di incompatibilità, l'ordinamento professionale vieta l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005). In particolare:

- il Sindaco può conferire incarichi di elevata specializzazione a tempo determinato, mediante contratto di lavoro dipendente (art. 110, co. 1, TUEL);

- tali incarichi, ancorché temporanei e fiduciari, rientrano a pieno titolo nel novero del pubblico impiego, come confermato da consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile;

- l'esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego (art. 53, co. 1, DLgs 30 marzo 2001, n. 165 e art. 60, DPR 10 gennaio 1957, n. 3);

- è stata introdotta una deroga espressa, stabilendo la compatibilità dell'attività libero-professionale per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% (art. 1, co. 56, L 23 dicembre 1996, n. 662);

- la Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità della differenziazione normativa tra lavoro a tempo parziale superiore e inferiore al 50%, confermando che, in presenza di un part-time <50%, l'esercizio della libera professione può ritenersi compatibile, in assenza di conflitti di interesse e con rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.

L'incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione nelle aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato, conferito da un Comune ai sensi dell'art. 110, co. 1, DLgs 267/2000, mediante contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, risulta incompatibile con l'esercizio della professione di dottore commercialista.

Inoltre, qualora il contratto venga stipulato con un orario part-time non superiore al 50%, trova applicazione la deroga di cui sopra, che consente l'esercizio della libera professione purché non sussistano situazioni di conflitto di interessi o interferenze tra attività professionale e funzioni svolte presso l'ente. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di astenersi da incarichi o consulenze professionali che coinvolgano l'ente di appartenenza o che possano porsi in contrasto con i doveri di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

A tal fine, l'incarico di cui trattasi è compatibile con l'esercizio della professione di dottore commercialista, limitatamente al caso in cui il contratto sia part-time fino al 50% e in assenza di specifiche situazioni di conflitto di interessi.

Trasferimento nell'elenco speciale dei non esercenti

Con il secondo quesito, l'Ordine scrivente chiede se un iscritto alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attualmente in servizio come docente di ruolo in diritto ed economia presso un istituto scolastico statale, nonché iscritto all'Ordine degli Avvocati, possa chiedere di trasferire la propria posizione professionale nella sezione dell'Albo riservata ai non esercenti. Tuttavia, l'iscritto ha rappresentato di esercitare, compatibilmente con i vincoli del pubblico impiego e previa autorizzazione del Dirigente scolastico, la sola attività forense, in virtù del principio di esclusività cui è soggetto il personale docente di ruolo.

Ciò premesso, il CNDCEC osserva che nel caso di specie sussistono i seguenti elementi di rilievo:

- l'Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile vieta l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, DLgs 139/2005);

- la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense consente agli avvocati la contestuale iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 18, co. 1, lett. a), L 31 dicembre 2012, n. 247);

- il DLgs 30 marzo 2001, n. 165, richiamando l'art. 508, co. 15, del Dlgs 16 aprile 1994, n. 297, consente quanto ivi previsto per il personale docente scolastico in merito alla facoltà di esercitare libere professioni - sempre che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio - previa autorizzazione del direttore didattico o del preside.

L'autorizzazione, come sopra rappresentato, è stata concessa unicamente per l'attività forense, con esclusione di ulteriori esercizi professionali. Pertanto, l'iscritto, cancellatosi dalla sezione ordinaria dell'Albo in esito al mancato rilascio della sopraindicata autorizzazione prevista dalla normativa di riferimento, ha facoltà di richiedere l'inserimento nell'elenco speciale dei non esercenti.


di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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