Commercialisti: compatibilità con l'incarico di istruttore direttivo contabile
Chiarimenti sull'ipotesi di compatibilità tra l'incarico di istruttore direttivo contabile presso un Comune e l’esercizio della professione di dottore commercialista (CNDCEC - P.O. 16 maggio 2025 n. 24)
Commercialisti: compatibilità con l'incarico di istruttore direttivo contabile
Chiarimenti sull'ipotesi di compatibilità tra l'incarico di istruttore direttivo contabile presso un Comune e l’esercizio della professione di dottore commercialista (CNDCEC - P.O. 16 maggio 2025 n. 24)
Con il quesito in oggetto, l'Ordine scrivente chiede se l'incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione, aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato di un Comune, conferito dal Sindaco mediante contratto di lavoro dipendente, di durata a tempo determinato non superiore al mandato elettorale, abbia o meno natura di pubblico impiego e quindi se soggiaccia alle regole sulla incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista, e se ad esso si applichino le eccezioni previste dall'art. 1, co. 56, L 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso l'incarico sia svolto con contratto part-time non superiore al 50%.
In tema di incompatibilità, l'ordinamento professionale vieta l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005). In particolare:
- il Sindaco può conferire incarichi di elevata specializzazione a tempo determinato, mediante contratto di lavoro dipendente (art. 110, co. 1, TUEL);
- tali incarichi, ancorché temporanei e fiduciari, rientrano a pieno titolo nel novero del pubblico impiego, come confermato da consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile;
- l'esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego (art. 53, co. 1, DLgs 30 marzo 2001, n. 165 e art. 60, DPR 10 gennaio 1957, n. 3);
- è stata introdotta una deroga espressa, stabilendo la compatibilità dell'attività libero-professionale per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% (art. 1, co. 56, L 23 dicembre 1996, n. 662);
- la Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità della differenziazione normativa tra lavoro a tempo parziale superiore e inferiore al 50%, confermando che, in presenza di un part-time <50%, l'esercizio della libera professione può ritenersi compatibile, in assenza di conflitti di interesse e con rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.
L'incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione nelle aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato, conferito da un Comune ai sensi dell'art. 110, co. 1, DLgs 267/2000, mediante contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, risulta incompatibile con l'esercizio della professione di dottore commercialista.
Inoltre, qualora il contratto venga stipulato con un orario part-time non superiore al 50%, trova applicazione la deroga di cui sopra, che consente l'esercizio della libera professione purché non sussistano situazioni di conflitto di interessi o interferenze tra attività professionale e funzioni svolte presso l'ente. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di astenersi da incarichi o consulenze professionali che coinvolgano l'ente di appartenenza o che possano porsi in contrasto con i doveri di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
A tal fine, l'incarico di cui trattasi è compatibile con l'esercizio della professione di dottore commercialista, limitatamente al caso in cui il contratto sia part-time fino al 50% e in assenza di specifiche situazioni di conflitto di interessi.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa